03/02/2009

Le Aperture di Credito

In senso lato, giuridicamente improprio, l' apertura di credito è l'impegno con cui la banca concede credito ad una determinata persona, entro un certo limite e a determinate condizioni. Tale concessione di fido potrà essere utilizzata secondo vari modi, attraverso sconto di effetti, portafogli salvo buon fine, anticipi su fatture, riporti, anticipazioni garantite.

In senso lato quindi l' apertura di credito è una operazione preliminare alla conclusione di determinati contratti.

 

Secondo la legge l' apertura di credito è un contratto consensuale, che si realizza con il semplice accordo fra le parti, con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di danaro che potrà essere utilizzata mediante una pluralità di atti che vanno dai prelevamenti diretti in danaro a richieste di accettazione, di avallo o di fideiussone.

Ne discende che l'accreditato potrà utilizzare più volte il credito secondo le forme d'uso e, con successivi versamenti, ripristinare la sua disponibilità attraverso operazioni che - se non diversamente previsto - si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.

La nozione giuridica di apertura di credito prescinde quindi dall'effettivo utilizzo della somma che la banca ha accordato e si incentra esclusivamente sul fatto che la somma stessa sia stata resa disponibile per il cliente e conservata  a sua disposizione per l'intero periodo stabilito nel contratto.

L'effetto immediato del contratto è dunque la messa a disposizione del credito, da cui potrà derivare un effetto successivo se il cliente impiegherà il credito nelle forme tecniche stabilite.

Il contratto di apertura di credito è sempre preceduto da una istruttoria con la quale la banca accerta la correttezza, la solvibilità e la potenzialità economico-patrimoniale del richiedente. La concessione del fido è quindi un atto preliminare alla conclusione del contratto di apertura di credito vero e proprio.

 

Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.

Se la garanzia diventa insufficiente, la banca potrà richiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Qualora l'accreditato non ottemperi alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.

 

Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca dovrà concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione  della somma utilizzzata e dei relativi accessori.

 

Se l' apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere  dal contratto, dandone preavviso nel termine previsto dal contratto, dagli usi o - in mancanza - in quello di quindici giorni.

 

 

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