« Factoring | Homepage | Requisiti Contratto di Mutuo »
18/12/2008
Leasing
La produzione e la redditività di una azienda dipendono dall'uso dei beni strumentali, non dalla loro proprietà.
Per un'impresa, infatti, non è indispensabile la proprietà dei beni che utilizza ma è sufficiente avernela disponibilità.
Il leasing può essere considerato come un contratto di locazione di beni mobili o immobili con facoltà di riscatto al termine di un determinato periodo.
Costituisce una particolare tecnica di finanziamento, complementare al credito di medio e lungo termine e consiste nella locazione di beni immobili (impianti, attrezzature, mezzi di trasporto, immobili) ad imprese industriali, mercantili o di servizi o anche a privati che così ottengono la possibilità di disporre e utilizzare immediatamente tali beni senza elevati esborsi finanziari connessi al loro acquisto, impegnandosi a pagare un canone periodico e riservandosi il diritto di acquistarli a scadenza del contratto ad un prezzo convenuto.
ELEMENTI DEL CONTRATTO
Gli elementi principali di un contratto di leasing sono tre.
- il canone di locazione (il contratto può prevedere anche canoni di importo variabile nel tempo; ad esempio è diffusa la pattuizione di un maxi-canone inziale);
- la durata del contratto;
- il valore di riscatto.
Combinando in modo differente canoni elevati o canoni più ridotti, valore di riscatto e durata, il contratto può essere modulato alle particolari esigenze del cliente.
E' evidente che - a parità di durata - ad un canone elevato corrisponderà un valore di riscatto più ridotto e viceversa ad un canone più basso corrisponderà un valore di riscatto più elevato.
Alla scadenza, inoltre è possibile molto spesso optare tra il rinnovo del contratto con la sostituzione del bene strumentale locale con altro tecnologicamente più moderno, o il riscatto del bene già utilizzato.
La durata di un contratto di leasing varia a seconda delle caratteristiche del bene che ne costituisce l'oggetto; per i beni mobili le norme fiscali stabiliscono che la deduzione dei canoni del reddito d'impresa è consentita solo se la durata del contratto di leasing non è inferiore alla metà del periodo di ammortamento che risulta dalla applicazione del coefficiente ordinario.
08:39 Scritto da: dadomail69 in Leasing | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: leasing, locazione finanziaria, leasing finanziario, leasing immobiliare, prestito, prestiti, finanziamenti | OKNOtizie |
Facebook





a>
Scrivi un commento
NB: i commenti di questo blog sono moderati.