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18/12/2008

Leasing

La produzione e la redditività di una azienda dipendono dall'uso dei beni strumentali, non dalla loro proprietà.

 

Per un'impresa, infatti, non è indispensabile la proprietà dei beni che utilizza ma è sufficiente avernela disponibilità.

 

Il leasing può essere considerato come un contratto di locazione di beni mobili o immobili con facoltà di riscatto al termine di un determinato periodo.

 

Costituisce una particolare tecnica di finanziamento, complementare al credito di medio e lungo termine e consiste nella locazione di beni immobili (impianti, attrezzature, mezzi di trasporto, immobili) ad imprese industriali, mercantili o di servizi o anche a privati che così ottengono la possibilità di disporre e utilizzare immediatamente tali beni senza elevati esborsi finanziari connessi al loro acquisto, impegnandosi a pagare un canone periodico e riservandosi il diritto di acquistarli a scadenza del contratto ad un prezzo convenuto.

 

ELEMENTI DEL CONTRATTO

 

Gli elementi principali di un contratto di leasing sono tre.

  1. il canone di locazione (il contratto può prevedere anche canoni di importo variabile nel tempo; ad esempio è diffusa la pattuizione di un maxi-canone inziale);
  2. la durata del contratto;
  3. il valore di riscatto.

 

Combinando in modo differente canoni elevati o canoni più ridotti, valore di riscatto e durata, il contratto può essere modulato alle particolari esigenze del cliente.

 

E' evidente che - a parità di durata - ad un canone elevato corrisponderà un valore di riscatto più ridotto e viceversa ad un canone più basso corrisponderà un valore di riscatto più elevato.

 

Alla scadenza, inoltre è possibile molto spesso optare tra il rinnovo del contratto con la sostituzione del bene strumentale locale con altro tecnologicamente più moderno, o il riscatto del bene già utilizzato.

 

La durata di un contratto di leasing varia a seconda delle caratteristiche del bene che ne costituisce l'oggetto; per i beni mobili le norme fiscali stabiliscono che la deduzione dei canoni del reddito d'impresa è consentita solo se la durata del contratto di leasing non è inferiore alla metà del periodo di ammortamento che risulta dalla applicazione del coefficiente ordinario.

08:39 Scritto da: dadomail69 in Leasing | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: leasing, locazione finanziaria, leasing finanziario, leasing immobiliare, prestito, prestiti, finanziamenti | OKNOtizie |  Facebook

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