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29/06/2009
Arbitro Bancario Finanziario
La notizia, di alcuni giorni fa, è destinata a ridisegnare il futuro rapporto fra intermediari e clienti, al fine di garantire maggiore trasparenza, da un lato, e un meccanismo di più ampia tutela dei risparmiatori, dall'altro. Alludiamo all' Arbitro Bancario Finanziario, l'organo preposto alla risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte con la clientela per operazioni, servizi bancari e finanziari e che - grazie al regolamento attuativo di Bankitalia (pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24 giugno 2009) - entrerà in vigore a fine settembre.
L' Arbitro Bancario Finanziario nasce come giurì, sotto l'egida della Banca d'Italia, a cui dovranno obbligatoriamente aderire tutti gli intermediari (anche) per lo svolgimento futuro dell'attività bancaria. L'organo sarà chiamato ad esaminare tutte le questioni sorte dopo il 1° gennaio 2007, legate all'accertamento di diritti, obblighi, facoltà e, più propriamente, all' execution only (mera esecuzione di ordini) dei contratti bancari [conti correnti, mutui, carte di credito, bonifici transfrontalieri, depositi, leasing, factoring (solo con riguardo a tassi e condizioni), credito al consumo ecc.], nonchè su richieste di restituzione di danaro non superiori a 100 mila euro.
Sono dunque escluse dalla competenza dell' Arbitro Bancario Finanziario
a) i servizi d'investimento previsti dall'art. 23 Tuf,
b) le questioni attinenti a beni materiali o servizi diversi da quelli bancari o finanziari riconducibili a contratti ad essi collegati (è il caso di eventuali vizi del bene concesso in leasing) ed
c) eventuali controversie già sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria.
Le novità di rilievo insite nell'istituzione dell' ABF risiedono
a) nella composizione di nomina, epressione maggiore garanzia (tre membri sono scelti dalla Banca d'Italia, uno dalle associazioni degli intermediari ed uno dalle associazioni dei consumatori), ma soprattutto
b) nella vincolatività delle decisioni che dovranno essere formulate entro 6 mesi dall'istanza del risparmiatore, il quale potrà ugualmente ricorrere al giudice ordinario, ma comunque godere di un più rapido e alternativo strumento di risoluzione delle controversie.
Il cliente, che abbia infruttuosamente presentato reclamo alla sua banca, potrà presentare ricorso all' ABF depositando presso qualsiasi filiale di Bankitalia aperta al pubblico la modulistica reperibile sul sito dell'ABF o delle stesse filiali della Banca d'Italia e, contestualmente, dare copia del ricorso alla banca attraverso raccomandata A/R o con posta elettronica certificata.
Entro 30 giorni dalla ricezione della copia, l'intermediario dovrà trasmettere all'ABF le proprie controdeduzioni con l'allegata documentazione.
Il ricorso non potrà essere più proposto se saranno inutilmente decorsi 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla banca.
07:05 Scritto da: dadomail69 in Arbitro Bancario Finanziario | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: arbitro bancario finanziario, abf, prestiti personali, finanziamenti, banche, risoluzione controversie stragiudiziali | OKNOtizie |
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