10/03/2009
Cartolarizzazione dei Crediti
La cessione globale dei crediti è ancora l'istituto su cui si fonda la cartolarizzazione dei crediti, operazione da tempo diffusa in altri paesi e disciplinata in Italia con la legge 30-4-1999 n. 30.
L'operazione risponde allo scopo di facilitare lo smobilizzo di masse notevoli di crediti, anche di non agevole realizzazione, mediante l'incorporazione in titoli di credito di massa destinati ad essere per lo più sottoscritti da investitori professionali. La caratteristica essenziale di questa operazione è, infatti, che l'emittente i titoli risponde del pagamento degli stessi non con tutto il suo patrimonio, ma esclusivamente con il flusso finanziario (interessi e rimborsi) derivante dai crediti che sono a base dell'operazione di cartolarizzazione; crediti che nel contempo sono vincolati in via esclusiva al pagamento dei relativi titoli. Sugli investitori viene perciò a gravare il rischio dell'eventuale insolvenza dei debitori originari.
Le operazioni di cartolarizzazione sono utilizzate soprattutto dalle banche per smobilizzare masse di crediti in sofferenza e sono realizzabili, in base all'esperienza straniera, secondo due modalità:
* cessione dei crediti ad una società veicolo che li acquista finanziandosi con i titoli emessi sul mercato e che vincola il pagamento degli stessi solo la massa dei crediti ceduti;
* cessione dei crediti ad un fondo comune d'investimento chiuso avente per oggetto crediti.
A questo secondo profilo dedicheremo prossimamente uno specifico post.
La prima tecnica, a cui dedichiamo la nostra attenzione, è di più agevole realizzazione ed è stata prescelta come modello base dalla disciplina introdotta dalla legge 130/99, volta non solo a consentire operazioni di cartolarizzazione senza far ricorso - come per il passato - a società veicolo costituite all'estero, ma anche a tutelare gli investitori.
Anche i fondi comuni possono far ricorso per la cartolarizzazione dei crediti con conseguente applicazione della disciplina dettata dalla legge 130/99 in quanto compatibile e che risulta applicabile anche alle operazioni di cartolarizzazione realizzate senza cessione, ma mediante erogazione di un finanziamento (art. 7).
07:20
Scritto da: dadomail69
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