15/12/2008
Credit Revolving
Il credito rotativo, detto anche credit revolving, è una forma particolare di credito al consumo. E ' disciplinato dal Codice del Consumo il cui obiettivo principale è la tutela del consumatore.
Il credit revolving non è necessariamente un credito finalizzato (senza un contratto di vendita preliminare all'acquisto di un prodotto o un servizio determinato), il che conferisce una grande flessibilità di utilizzo.
Il credito rotativo è un finanziamento molto simile ad un fido. E' un credito "ricostituibile" che permette al beneficiario di disporre, liberamente e con continuità, di una certa somma di denaro. Via via che il credito viene reintegrato, il cliente torna ad avere in automatico la disponibilità anche delle somme rimborsate, generalmente con modalità rateale. L'importo disponibile, "la riserva", si ricostituisce in qualche mese di volta in volta, in relazione ai pagamenti effettuati.
In altri termini, la carta revolving è una carta di debito: entro i limiti dei massimali stabiliti, consente il rimborso rateale delle somme utilizzte con il ripristino dei massimali di spesa non appena vengono effettuati i rimborsi.
Gli interessi sono calcolati sulle somme dovute di volta in volta. Il TEG (tasso effettivo globale) è elevato ed è in genere tra il 15 % e il 20%.
Il credit revolving si presenta sotto due forme principali:
- La "linea di credito": la linea di credito prende la forma di una autorizzazione di scoperto rinnovabile. Il beneficiario del credito utilizza questa riserva disponibile di capitale, dalla quale può effettuare dei bonifici o emettere degli assegni.
- La carta di credito revolving: al credito rotativo può essere abbinata anche una carta di credito bancaria. Può essere una carta di acquisto personale emessa da alcuni grandi magazzini, o ancora una carta di credito specifica emessa da istituti di credito.
La durata del contratto è limitata nel tempo (con rinnovo tacito accordo). Tuttavia, il beneficiario del credito può richiedere in qualsiasi momento una riduzione della sua riserva di credito, la sospensione del suo diritto ad utilizzare tale riserva o la risoluzione del contratto.
La legge impone agli istituti di credito di rinegoziare formalmente con i proprio cliente, beneficiario del credito, l'eventuale incremento dello scoperto consentito.
F.te Finclub
10:00
Scritto da: dadomail69
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