24/12/2008
Credito all'Esportatore su Richiesta dell'Importatore
Quando l'esportatore non può ottenere direttamente lo smobilizzo del suo credito sulla piazza o quando vuole operare in condizioni di rischio ridotte impone all'importatore di ottenergli un' apertura di credito documentaria attraverso una corrispondente, sulla sua piazza, della banca del paese importatre.
Si possono così distinguere:
- Aperture di credito per negoziazione: l'importatore ottiene che la propria banca si impegni, attraverso una corrispondente estera o con una lettera circolare a far negoziare la tratta spiccata su di lui dall'esportatore;
- Apertura di credito D/A per rimborso di banca: la banca accetta o fa accettare da una sua corrispondente la tratta spiccata dall'esportatore a saldo di quanto gli spetta: l'accettazione viene concessa al ritiro dei documenti rappresentativi della merce;
- Apertura di credito D/P per rimborso di banca: la banca si impegna a pagare la tratta o a farla pagare da una sua corrispondente contro ritiro dei documenti che rappresentano la merce.
Le aperture di credito documentarie possono essere distinte in:
revocabili
irrevocabili che - a loro volta - possono essere confermate o non confermate.
Sulle aperture di credito documentarie competono alle banche delle commissioni ed i rimborsi delle spese postale e telex.
Le commissioni sono calcolate sull'importo del credito e spettano in misura diversa alla banca dell'importatore (banca emittente) ed alla banca dell'esportatore (banca avvisante).
Si tratta della commissione di conferma, della commissione di avviso o notifica (diritto fisso) e della commissione di utilizzo per il pagamento o l'accettazione.
10:20
Scritto da: dadomail69
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