09/11/2009

Fondo Centrale di Garanzia

fondi_garanzia.jpgIl fondo centrale di garanzia è un importante strumento per assicurare il credito alle piccole e medie imprese: lo Stato, senza elargizioni di danaro, si fa garante nella misura del 60-80% del credito chiesto alle banche dalle aziende, economicamente e finanziariamente sane, fino ad un limite massimo di 1,5 milioni di euro.

 

E' evidente che attraverso questo schema l'istituto di credito, senza alcun rischio, possa realisticamente contare sul rientro del capitale concesso poichè - anche in caso di insolvenza o fallimento del debitore - potrà attingere al fondo di garanzia o, nel caso di suo esaurimento, rivolgersi direttamento allo Stato.

 Le imprese - in sede di presentazione della domanda di leasing o di fido o per operazioni d'investimento estero - potranno chiedere all'istituto bancario di garantire l'operazione con il fondo di garanzia oppure inviare, attraverso Confidi che garantisce il prestito, la domanda di controgranzia al Fondo che, senza intervneire nel rapporto contrattuale fra impresa e banca, garantirà nella percentuale suindicata il finanziamento senza l'aggravio di costi di fideiussioni o polizze di assicurazione.

L'operazione, preceduta da una prima istruttoria (avviata dalla banca finanziatrica) e da una seconda (attivata dal Gestorie) sarà sottoposta al vaglio del Comitato del Fondo centrale di garanzia, che delibererà se il finanziamento sarà corredato dalla richiesta di garanzia publica. 

 Questo strumento di ausilio al credito, per quanto ampiamente accessibile a numerose pmi, non potrà essere fruito

1) dalle imprese agricole e da quelle con unità locale in Toscana e Lazio, che potranno beneficiare esclusivamente dello strumento della controgaranzia;

2) dalle imprese che operano nel settore automobilisitco, ittico, dei trasporti, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carbo-siderurgica.

3) dalle imprese che non raggiungono i requisiti dimensionali prescritti dalla normativa comunitaria vigente (decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/05, in GU n. 238 del 12/10/05, e Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003).

 

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