18/03/2009
Trattamento Fiscale del Leasing
Gli aspetti fiscali del leasing possono essere sintetizzati in 3 punti essenziali:
a) l' IVA sul prezzo d'acquisto dei beni, pagata dalla società di leasing, che viene spesso a trovarsi in posizione di credito IVA nei confronti dello Stato;
b) l' IVA sui canoni è corrisposta dall'utilizzatore ad ogni pagamento periodico del canone e quindi, mentre la società di leasing paga l'IVA sul prezzo d'acquisto in un'unica soluzione, l'utilizzatore ripartisce l'IVA a suo carico per tutta la durata del contratto.
Al fine di evitare abusi, l' IVA è calcolata sui canoni con la stessa aliquota che grava sulla cessione del ben oggetto della locazione finanziaria.
c) Imposte sul reddito. I canoni di leasing sono componenti negativi del reddito d'impresa interamente detraibili in quanto posseggono i requisiti dell'inerenza e della certezza.
Il costo è infatti documentato sia dal contratto registrato sia dalle fatture quietanzate relative ai canoni pagati. Solitamente i canoni sono di importo più elevato delle quote di ammortamento fiscalmente ammesse per i beni di proprietà, per cui quanto più breve è la durata del contratto di leasing (e minore è l'aliquota di ammortamento fiscalmente ammessa) tanto più rapido è il recupero del costo del bene.
07:20 Scritto da: dadomail69 in Leasing | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: leasing, trattamento fiscale leasing | OKNOtizie |
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18/12/2008
Leasing
La produzione e la redditività di una azienda dipendono dall'uso dei beni strumentali, non dalla loro proprietà.
Per un'impresa, infatti, non è indispensabile la proprietà dei beni che utilizza ma è sufficiente avernela disponibilità.
Il leasing può essere considerato come un contratto di locazione di beni mobili o immobili con facoltà di riscatto al termine di un determinato periodo.
Costituisce una particolare tecnica di finanziamento, complementare al credito di medio e lungo termine e consiste nella locazione di beni immobili (impianti, attrezzature, mezzi di trasporto, immobili) ad imprese industriali, mercantili o di servizi o anche a privati che così ottengono la possibilità di disporre e utilizzare immediatamente tali beni senza elevati esborsi finanziari connessi al loro acquisto, impegnandosi a pagare un canone periodico e riservandosi il diritto di acquistarli a scadenza del contratto ad un prezzo convenuto.
ELEMENTI DEL CONTRATTO
Gli elementi principali di un contratto di leasing sono tre.
- il canone di locazione (il contratto può prevedere anche canoni di importo variabile nel tempo; ad esempio è diffusa la pattuizione di un maxi-canone inziale);
- la durata del contratto;
- il valore di riscatto.
Combinando in modo differente canoni elevati o canoni più ridotti, valore di riscatto e durata, il contratto può essere modulato alle particolari esigenze del cliente.
E' evidente che - a parità di durata - ad un canone elevato corrisponderà un valore di riscatto più ridotto e viceversa ad un canone più basso corrisponderà un valore di riscatto più elevato.
Alla scadenza, inoltre è possibile molto spesso optare tra il rinnovo del contratto con la sostituzione del bene strumentale locale con altro tecnologicamente più moderno, o il riscatto del bene già utilizzato.
La durata di un contratto di leasing varia a seconda delle caratteristiche del bene che ne costituisce l'oggetto; per i beni mobili le norme fiscali stabiliscono che la deduzione dei canoni del reddito d'impresa è consentita solo se la durata del contratto di leasing non è inferiore alla metà del periodo di ammortamento che risulta dalla applicazione del coefficiente ordinario.
08:39 Scritto da: dadomail69 in Leasing | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: leasing, locazione finanziaria, leasing finanziario, leasing immobiliare, prestito, prestiti, finanziamenti | OKNOtizie |
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