14/04/2009

Rapporto tra Fido e Apertura di Credito

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Ogni apertura di credito è preceduta da una richiesta di affidamento del cliente e da una istruttoria attraverso la quale la banca accerta le capacità finanziarie e reddituali, la consistenza patrimoniale e le doti di correttezza del richiedente.

La concessione del fido viene domandata presentando una richiesta scritta, dai contenuti prescritti da Bankitalia; in caso di accoglimento la banca invia una lettera nella quale indica le condizioni generali e particolari del credito (importo accordato, durata, tasso di interesse, competenze accessorie, modalità di utilizzo, ecc.).

 

Pertanto, nella prassi, il contratto di apertura di credito risulta per iscritto; il cliente affidatario è infatti invitato a restituire firmata una copia della lettera trasmessagli dalla banca.

L'obbligazione della banca consiste nel tenere a disposizione del cliente la somma di danaro stabilita o a concedere la propria firma. Il cliente ha facoltà di utilizzare quanto è a sua disposizione e si impegna, a sua volta, a corrispondere una commissione, a pagare gli interessi su quanto prelevato, a prestare l'eventuale garanzia convenuta, a restituire a scadenza le somme prelevate.

 

In certi casi l'accreditato ha anche l'obbligo di impiegare i fondi messi a sua disposizione solo per gli scopi indicati in contratto.

 

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