03/02/2009
Le Aperture di Credito
In senso lato, giuridicamente improprio, l' apertura di credito è l'impegno con cui la banca concede credito ad una determinata persona, entro un certo limite e a determinate condizioni. Tale concessione di fido potrà essere utilizzata secondo vari modi, attraverso sconto di effetti, portafogli salvo buon fine, anticipi su fatture, riporti, anticipazioni garantite.
In senso lato quindi l' apertura di credito è una operazione preliminare alla conclusione di determinati contratti.
Secondo la legge l' apertura di credito è un contratto consensuale, che si realizza con il semplice accordo fra le parti, con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di danaro che potrà essere utilizzata mediante una pluralità di atti che vanno dai prelevamenti diretti in danaro a richieste di accettazione, di avallo o di fideiussone.
Ne discende che l'accreditato potrà utilizzare più volte il credito secondo le forme d'uso e, con successivi versamenti, ripristinare la sua disponibilità attraverso operazioni che - se non diversamente previsto - si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.
La nozione giuridica di apertura di credito prescinde quindi dall'effettivo utilizzo della somma che la banca ha accordato e si incentra esclusivamente sul fatto che la somma stessa sia stata resa disponibile per il cliente e conservata a sua disposizione per l'intero periodo stabilito nel contratto.
L'effetto immediato del contratto è dunque la messa a disposizione del credito, da cui potrà derivare un effetto successivo se il cliente impiegherà il credito nelle forme tecniche stabilite.
Il contratto di apertura di credito è sempre preceduto da una istruttoria con la quale la banca accerta la correttezza, la solvibilità e la potenzialità economico-patrimoniale del richiedente. La concessione del fido è quindi un atto preliminare alla conclusione del contratto di apertura di credito vero e proprio.
Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.
Se la garanzia diventa insufficiente, la banca potrà richiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Qualora l'accreditato non ottemperi alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.
Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca dovrà concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione della somma utilizzzata e dei relativi accessori.
Se l' apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine previsto dal contratto, dagli usi o - in mancanza - in quello di quindici giorni.
07:55 Scritto da: dadomail69 in Aperture di Credito | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: aperture di credito, concession credito, concessione fido, uso del credito, fido, apertura credito | OKNOtizie |
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21/01/2009
Prefinanziamento aziendale
La determinazione del fido e l'erogazione del prestito ad un' azienda richiedono un certo tempo che può essere lungo se l 'istruttoria comporta interventi tecnici o legali.
Si pensi, infatti, non solo al tempo occorrente per compilare e presentare la domanda e per svolgere le indagini interne ed esterne, ma anche a quello necessario per eseguire le perizie su beni immobili e per redigere i documenti di costituzione delle garanzie reali e personali.
Fra il momento in cui l'azienda avverte la necessità di ottenere il finanziamento e il momento in cui la banca o l'istituto finanziario effettua concretamente l'erogazione dei fondi, trascorre un certo periodo durante il quale, in molti casi, l'azienda richiedente non riesce a coprire il proprio fabbisogno di mezzi finanziari e non può svolgere la sua gestione in modo scorrevole.
Il ricorso a forme di prefinanziamento costituisce la via per colmare questo fabbisogno finanziario, dando modo all'azienda di proseguire senza incagli la sua attività operativa, nell'attesa della concessione definitiva del finanziamento richiesto.
Il prefinanziamento è una concessione di credito che ha carattere antecedente e accessorio e che viene disposta in vista di una seconda concessione di credito avente carattere successivo e principale.
Vi è dunque una stretta unitarietà tra il prefinanziamento e il susseguente finanziamento, che sono due momenti di una stessa operazione economica. Tale unitarietà non viene meno se differiscono gli strumenti tecnici utilizzati per l'erogazione dei fondi ed anche se sono diversi i soggetti che concedono il credito.
Ciò si verifica, ad esmpio, per i prestiti agevolati a medio o lungo termine e per i mutui fondiari accordati da istituti di credito speciale, quando nel corso del perfezionamento delle pratiche le banche commerciali che fungono da tramite accordano ai clienti dei prefinanziamenti sotto forma di aperture di credito in conto corrente di corrispondenza.
Il prefinanziamento è dunque un'operazione di impiego fondi a breve scadenza, di importo adeguato al finanziamento principale richiesto ed effettuata dalla banca a fronte dell'impegno del cliente di utilizzare per estinguerlo il ricavato del suddetto finanziamento principale.
La banca decide di accordare il prefinanziamento e ne stabilisce l'entità dopo aver valutato la possibilità del cliente di ottenere il finanziamento da lui richiesto.
Tale valutazione è integrata dal giudizio sulla situazione generale e sull'andamento del cliente ed è accompagnata dalla firma dell'impegno di destinare la parte occorrente del netto ricavo del successivo finanziamento al rimborso dell'importo prefinanziato, nonchè degl iinteressi e delle altre competenze ad esso collegati.
Qualora il finanziamento principale non venga accordato, il prefinanziamento perde il suo carattere originario di operazione preliminare e si trasforma in finanziamento autonomo. In tal caso il suo rimborso non è più legato alla riscossione del finanziamento principale ma si affida alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'azienda cliente.
07:15 Scritto da: dadomail69 in Prefinanziamento | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: prefinanziamento, prestito azienda, concessione credito, fido, finanziamento autonomo, apertura credito, mutui fondiari | OKNOtizie |
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