10/07/2009

Finanziamenti Personali: dal Credito Finalizzato ai Prestiti Diretti

 

finanziamenti_personali.jpgSe nel 2008 i finanziamenti personali sono cresciuti solo un punto e mezzo rispetto a tassi di aumento annuale degli anni passati, i prestiti personali, erogati nello stesso anno da banche e finanziarie per l'acquisto di beni durevoli, sono saliti di quasi l' 11%. Un dato in controtendenza rispetto i prestiti finalizzati (erogati presso i punti vendita di beni o servizi  per l'acquisto dei beni indicati nel contratto di finanziamento), che hanno invece subìto una brusca flessione a causa soprattutto del calo nelle vendite di auto e moto, che rappresentano oltre il 30% del settore.

 

I finanziamenti per l'acquisto di auto nuove sono infatti calati di oltre il 14%, ma ancor peggio è il trend per i prestiti finalizzati per elettrodomestici, che si attesta a -21.5%.

 

Questo fenomeno di graduale spostamento dal credito finalizzato al prestito diretto è da attribuirsi a due ragioni sostanziali: da un lato, banche e finanziarie puntano ad una maggiore "fidelizzazione" del cliente che - pur rimanendo soddisfatto del servizio ottenuto - tende a dimenticare presto il nome dell'intermediario con cui ha contratto il finanziamento nel punto vendita e a rivolgersi a nuovi istituti per copire nuove necessità di credito.

 

Secondariamente i prestiti finalizzati comportano costi e provvigioni da corrispondere al c.d. dealer convenzionato. L'offerta dei prestiti personali può quindi consentire a banche e finanziaire di garantire condizioni migliori ai clienti e margini più remunerativi. Non è quindi da escludere che le banche, nel quadro di un maggior contenimento dei costi, consolideranno anche nei prossimi mesi verso questo trend.

29/06/2009

Arbitro Bancario Finanziario

abf.jpgLa notizia, di alcuni giorni fa, è destinata a ridisegnare il futuro rapporto fra intermediari e clienti, al fine di garantire maggiore trasparenza, da un lato, e un meccanismo di più ampia tutela dei risparmiatori, dall'altro. Alludiamo  all' Arbitro Bancario Finanziario, l'organo preposto alla risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte  con la clientela per operazioni, servizi bancari e finanziari e che - grazie al regolamento attuativo di Bankitalia (pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24 giugno 2009) - entrerà in vigore a fine settembre.

L' Arbitro Bancario Finanziario nasce come giurì, sotto l'egida della Banca d'Italia, a cui dovranno obbligatoriamente aderire tutti gli intermediari (anche) per lo svolgimento futuro dell'attività bancaria. L'organo sarà chiamato ad esaminare tutte le questioni sorte dopo il 1° gennaio 2007, legate all'accertamento di diritti, obblighi, facoltà  e, più propriamente, all' execution only  (mera esecuzione di ordini) dei contratti bancari [conti correnti, mutui, carte di credito, bonifici transfrontalieri, depositi, leasing, factoring (solo con riguardo a tassi e condizioni), credito al consumo ecc.], nonchè su richieste di restituzione di danaro non superiori a 100 mila euro.

 

Sono dunque escluse dalla competenza dell' Arbitro Bancario Finanziario

a) i servizi d'investimento previsti dall'art. 23 Tuf, 

b) le questioni attinenti a beni materiali o servizi diversi da quelli bancari o finanziari riconducibili a contratti ad essi collegati (è il caso di eventuali vizi del bene concesso in leasing) ed

c) eventuali controversie già sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria.

 

Le novità di rilievo insite nell'istituzione dell' ABF risiedono

a) nella composizione di  nomina, epressione maggiore garanzia (tre membri sono scelti dalla Banca d'Italia, uno dalle associazioni degli intermediari  ed uno dalle associazioni dei consumatori), ma soprattutto

b) nella vincolatività delle decisioni che dovranno essere formulate entro 6 mesi dall'istanza del risparmiatore, il quale potrà ugualmente ricorrere al giudice ordinario, ma comunque godere di un più rapido e alternativo strumento di risoluzione delle controversie.

 Il cliente, che abbia infruttuosamente presentato reclamo alla sua banca, potrà presentare ricorso all' ABF  depositando presso qualsiasi filiale di Bankitalia aperta al pubblico la modulistica reperibile sul sito dell'ABF o delle stesse filiali della Banca d'Italia e, contestualmente, dare copia del ricorso alla banca attraverso raccomandata A/R o con posta elettronica certificata.

Entro 30 giorni dalla ricezione della copia, l'intermediario dovrà trasmettere all'ABF le proprie controdeduzioni con l'allegata documentazione.

Il ricorso non potrà essere più proposto se saranno inutilmente decorsi 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla banca.

 

 

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