26/06/2009
Guida alla Cartolarizzazione dei Crediti e Prospetti Informativi
I caratteri essenziali dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti, delineati dall'art. 1 della legge 130/99, possono essere così fissati:
a) la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari esistenti o futuri, eventualmente individuati in blocco, ad una società che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione;
b) l'emissione da parte di tale società (o anche di una diversa) di titoli di credito destinati a finanziare l'acquisto del portafoglio crediti ceduto;
c) la destinazione esclusiva da parte della società cessionaria delle somme corrisposte dai debitori ceduti al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei relativi crediti, nonchè al pagamento dei costi dell'operazione.
I titoli emessi sono espressamente qualificati come strumenti finanziari. Se destinati ad essere collocati fra il pubblico, troverà perciò applicazione la disciplina della sollecitazione d'investimento con conseguente obbligo della società cessionaria o della società emittente, se diversa, di redigere il prospetto informativo dell'operazione di cartolarizzazione contenente le indicazioni stabilite dalla Consob. La redazione del prospetto informativo, secondo uno schema minimo fissato per legge, è tuttavia prescritta anche quando i tioli sono destinati ad essere offerti ad investitori professionali.
Nel contempo, solo quando i titoli sono offerti ad investitori non professionali, l'operazione di cartolarizzazione deve essere sottoposta a "valutazione del merito di credito" da parte di operatori terzi (le c.d. agenzie di rating), i cui requisiti di onorabilità e di professionalità sono stabiliti dalla Consob.
07:08 Scritto da: dadomail69 in Cartolarizzazione Crediti e Prospetti Informativi | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: cartolarizzazione crediti, prospetto informativo | OKNOtizie |
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10/03/2009
Cartolarizzazione dei Crediti
La cessione globale dei crediti è ancora l'istituto su cui si fonda la cartolarizzazione dei crediti, operazione da tempo diffusa in altri paesi e disciplinata in Italia con la legge 30-4-1999 n. 30.
L'operazione risponde allo scopo di facilitare lo smobilizzo di masse notevoli di crediti, anche di non agevole realizzazione, mediante l'incorporazione in titoli di credito di massa destinati ad essere per lo più sottoscritti da investitori professionali. La caratteristica essenziale di questa operazione è, infatti, che l'emittente i titoli risponde del pagamento degli stessi non con tutto il suo patrimonio, ma esclusivamente con il flusso finanziario (interessi e rimborsi) derivante dai crediti che sono a base dell'operazione di cartolarizzazione; crediti che nel contempo sono vincolati in via esclusiva al pagamento dei relativi titoli. Sugli investitori viene perciò a gravare il rischio dell'eventuale insolvenza dei debitori originari.
Le operazioni di cartolarizzazione sono utilizzate soprattutto dalle banche per smobilizzare masse di crediti in sofferenza e sono realizzabili, in base all'esperienza straniera, secondo due modalità:
* cessione dei crediti ad una società veicolo che li acquista finanziandosi con i titoli emessi sul mercato e che vincola il pagamento degli stessi solo la massa dei crediti ceduti;
* cessione dei crediti ad un fondo comune d'investimento chiuso avente per oggetto crediti.
A questo secondo profilo dedicheremo prossimamente uno specifico post.
La prima tecnica, a cui dedichiamo la nostra attenzione, è di più agevole realizzazione ed è stata prescelta come modello base dalla disciplina introdotta dalla legge 130/99, volta non solo a consentire operazioni di cartolarizzazione senza far ricorso - come per il passato - a società veicolo costituite all'estero, ma anche a tutelare gli investitori.
Anche i fondi comuni possono far ricorso per la cartolarizzazione dei crediti con conseguente applicazione della disciplina dettata dalla legge 130/99 in quanto compatibile e che risulta applicabile anche alle operazioni di cartolarizzazione realizzate senza cessione, ma mediante erogazione di un finanziamento (art. 7).
07:20 Scritto da: dadomail69 in Cartolarizzazione dei Crediti | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: cartolarizzazione crediti, cessione creditil | OKNOtizie |
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