07/05/2009

La Centrale dei Rischi

Non v'è dubbio che fidi multipli, accordati cioè ad uno stesso nominativo da più banche - le une all'insaputa delle altre, gonfiano i rischi cui vanno incontro le banche, in quanto l'affidato viene a godere di più credito di quanto ne meriti ed è evidente l'esigenze delle banche di non erogare prestiti ad imprese eccessivamente gravate da debiti, che presentino situazioni deteriorate o che, per eccesso di mezzi a disposizione, si espongano ad iniziative rischiose e non avvedute.

Un primo strumento per effettuare il controllo dei fidi di cui già gode il cliente consiste nella dichiarazione rilasciata alla banca in ordine alla sua situazione patrimoniale e sugli affidamenti già ottenuti dal richiedente da altre aziende di credito. Tale dichiarazione viene controllata dai funzionari dell' Ufficio Fidi della banca, ma è evidente che la stessa natura del segreto bancario possa impedire la conoscenza di quelle ulteriori linee di credito ottenute da altre banche e non dichiarate dal cliente.

 

Per ovviare a tale problema, il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio) ha istituito presso la Banca d'Italia il servizio accentrato di informazioni sui rischi bancari denominato Centrale dei Rischi.

L'intero sistema creditizio italiano è soggetto all'obbligo della segnalazione mensile dei crediti concessi ai propri clienti e degli importi da questi utilizzati. Le informazioni che le banche commerciali, gli istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale tramettono alla Centrale dei rischi e quelle che da essa ricevono sono soggette al segreto bancario.

Lo scambio di informazioni con la Cenrale dei Rischi è attuato direttamente dalle singole dipendenze bancarie, senza passaggi intermedi attraverso la direzione centrale delle stesse banche. Ciò consente, oltre ad una maggiore segretezza, anche la riduzione dei tempi di raccolta, controllo ed elaborazione dei dati.

 

Le dipendenze di tutte le aziende di credito sono obbligate a comunicare direttamente alla Centrale dei Rischi, entro il gorno dieci i ogni mese, la posizione di rischio dei propri clienti al termine del mese precedente.

L'obbligo di denuncia riguarda tutti i clienti (persone fisiche, società, enti pubblici, ecc.) nei confronti dei quali esistono esposizioni, anche solo potenziali. Le singole posizioni di rischio vengono distinte fra importi accordati e importi utilizzati, di cui usufruisce l'affidato talvolta in misura inferiore a quello effettivamente concesso dalla banca per riservarsi una certa elasticità di cassa.

 

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