17/07/2009

Forme del Co-Financing Parallelo

 

Il Co-Financing parallelo , che ha maggiore flessibilità operativa rispetto a quello  congiunto,  è tuttavia soggetto a più complessi adempimenti burocratici e può avere due forme:

  • il buyer's credit, ossia un prestito concesso all'acquirente da banche del paese esportatore o da banche estere:
  • il supplier's credit, ossia una dilazione creditizia accordata direttamente dall'esportatore all'importatore e che si concreta in una serie di cambiali da smobilizzare sul mercato internazionale o su quello interno con operazioni di sconto, forfaiting o confirming.

Recentemente è stato proposto di allargare le operazioni di co-financing ad altri operatori finanziari non bancari ed investitori istituzionali come fondi comuni di investimento, fondi pensione, compagnie di assicurazione e risparmiatori-investitori privati.

 

Il principale vantaggio del co-financing è la riduzione a livelli accettabili del rischio di credito verso molti paesi in via di sviluppo.

Il co-financing è strutturato come una tecnica non assistenziale che concilia le specifiche necessità dei paesi in via di sviluppo con le esigenze di redditività degli operatori internazionali.

 

 

20/05/2009

Co-financing

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Il Co-Financing, detto anche Co-operative Financing o Hybrid Financing, è una struttura di finanziamento in pool nella quale intervengono:

 

  • un organismo sovranazionale di sviluppo (Banca Mondiale, Asia Developement Bank, Inter-American Bank, ecc.) che eroga fondi a medio-lungo termine a tassi preferenziali;

 

  • gruppi bancari privati che erogano prestiti a breve-medio termine a tassi e condizioni di mercato.

 

Lo scopo del co-financing può essere generico ma deve riguardare, direttamente o indirettamente, un progetto produttivo per lo Stato; l'organismo sovranazionale, fra l'altro, controlla il progetto e cura i collegamenti fra prestito, investimenti e fondi di rimborso, attuando così una limitazione del rischio di credito (o credit risk).

 

I pagamenti sono effettuati per stato di avanzamento dopo le verifiche ed i controlli sulla destinazione del finanziamento.

Gli interventi dell'organo sovranazionale e quelli de gruppo privato possono risultare da un unico contratto o da contratti separati; in entrambi i casi è inserita la clausola di insolvenza incrociata: l'insolvenza verso il consorzio bancario è riconosciuta anche nei confronti dell'ente sovranazionale e viceversa. inoltre, con la clausola pari passu, tutti gli aderenti al co-financing hanno identici diritti su ogni pagamento del mutuatario.

 

Le modalità di intervento possono essere di due tipi:;

a) col co-financing congiunto (joint co-financing) l'ente sovranazionale ed il consorzio partecipano al prestito senza che siano identificate le quote di ciascun gruppo finanziatore:

b) col co-financining parallelo (parallel co-financing) i prestiti, anche se costituiscono l'unico pacchetto finanziario e sono legati economicamente e giuridicamente con le clausole già accennate, sono indirizzati a finanziare distinti settori del progetto.

 

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