15/10/2009
Finanziamenti Senior
Debito senior è il complesso dei finanziamenti a medio-lungo termine, che recano una clausola di rimborso privilegiato rispetto agli altri debiti. La loro durata è compresa fra i cinque e gli otto anni ed il loro totale rimborso precede sempre l'ammortamento del debito subordinato e dell'eventuale debito mezzanino impiegato per completare il finanziamento dell'operazione.
I debiti senior rappresentano mediamente oltre il 50% del totale dei mezzi finanziari necessari per procedere all'acquisto e sono erogati da banche tradizionali o, come accade più frequentemente, da sindacati di banche. Nel valutare l'ammontare del prestito concedibile, è necessario prendere in considerazione l'entità e la dinamica dei flussi di cassa dell'impresa e il valore delle attività potranno essere assunte come garanzia del prestito. In alcuni casi viene anche chiesta la costituzione in pegno delle azioni.
Nei buy-out di tradizione anglosassone è diffuso l'impiego di due diverse tipologie di debito senior:
- il senior secured debt caratterizzato dall'esistenza di garanzie reali su specifiche attività;
- il senior unsecured debt, privo delle suddette garanzie.
Il rimborso del debito senior viene effettuato in un periodo di tempo oscillante fra i 5 e gli 8 anni. E' sovente prevista la possibilità di rimborso anticipato su iniziativa del debitore.
I finanziamenti senior sono assistiti da particolari vincoli (covenants) che tutelano i creditori dal rischio di possibili comportamenti opportunistici da parte del managment.
I negative covenants assumono la forma di divieti (per esempio a non ricorrere a nuovi debiti dotati di garanzie di grado più elevato) o di limitazioni.
I positive covenants si sostanziano nell'impegno a rispettare alcuni obblighi di fare (per esempio l'obbligo di usare eventuali surplus di cassa nel rimborso anticipato dei finanziamenti).
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20/07/2009
Commissione Massimo Scoperto
Come è noto l'art. 2 bis della legge di conversione del decreto 185/08 ha abolito dai contratti bancari la commissione di massimo scoperto, ossia la clausola applicata alle aperture di credito in base alla quale agli interessi convenzionali va aggiunta una percentuale, calcolata al tasso convenuto, sulla massima esposizione avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento, statuendo la nullità della commissione "se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni oppure in caso di assenza di fido".
La norma, che intende adeguare l'Italia alle decisioni della Bce, è già operativa per tutti coloro che hanno aperto un conto corrente dal 29 gennaio scorso ed entro la fine giugno il legislatore ha posto l'adeguamento contrattuale per tutti gli altri rapporti bancari.
A ben vedere però la norma è stata aggirata dal sistema bancario italiano, che sfruttando una serie di eccezioni previste dal decreto (il corrispettivo deve essere proporzionale all'importo e alla durata del fido, riferito alle somme efettivamente utilizzate e approvato per iscritto dal correntista con patto non rinnovabile tacitamente) ha rimpiazzato il funzionamento del massimo scoperto con una serie di oneri e commissioni, formalmente nuovi ma con funzioni sostanzialmente analoghe: le commissioni di istruttoria urgente, il corrispettivo sull'accordato o la penale di sconfinamento sono una esemplificazione di quelle forme commissionali sostitutive che hanno suscitato la forte e sdegnata reazione da parte di consumatori e imprese.
Di qui l'intervento della Banca d'Italia che, nelle settimane scorse, ha avviato un monitoraggio fra le aziende di credito che hanno operato modificazioni unilaterali dei contratti, imponendo costi addirittura superiori alle vecchie commissioni.
Il Ministero del Tesoro, in risposta ad una interrogazione parlamentare, ha recentemente ribadito la nullità di qualsiasi tentativo volto ad aggirare la norma attraverso la reintroduzione di commissioni analoghe, precisando che le commssioni di massimo scoperto e gli oneri previsti per i passaggi a debito dei conti devono essere incorporati nel calcolo del tasso effettivo globale (taeg).
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14/07/2009
Portafoglio SBF con Disponibilità Immediata
Le operazioni di portafoglio SBF possono essere effettuate con varie modalità che comportano notevoli differenze sia nelle procedure da seguire sia nell'aspetto dei rischi assunti dalla banca e dei costi che gravano sulla clientela.
Esaminiamo in questo post la struttura del portafoglio sbf con disponibilità immediata che si risolve in una vera e propria concessione di credito e che rappresenta per il cliente una comoda soluzione per smobilizzare i propri crediti commerciali consentendogli di ottenere il corrispondente importo senza dover attendere la scadenza degli effetti per riscuoterli.
Il portafoglio sbf con disponibilità immediata può essere attuato con 3 diverse procedure che sono:
a) accredito diretto in conto corrente di corrispondenza con valuta adeguata degli effetti presentati sbf.
Questa proceduta è applicata ai clienti che ricorrono con poca assiduità alla presentazione di effetti sbf ed è preferita in particolare da quelli che non hanno il c/c di corrispondenza con saldi a loro debito o che si trovano a debito solo per tempi brevi;
b) nell'accredito degli effetti presentati all'incasso sbf in un conto anticipo su cui maturano interessi con liquidazione trimestrale (conto transitorio fruttifero); tale accredito è eseguito solo con valuta adeguata e il giorno stesso l'importo degli effetti viene girato al c/c con valuta in giornata.
Questa proceduta è praticata per i clienti che presentano con frequenza effetti sbf ed è gradita a quelli che hanno il c/c con saldi costantemente a loro debito;
c) nella rilevazione con valuta adeguata degli effetti presentati all'incasso sbf in un conto transitorio di evidenza e collegamento di tale conto con il c/c di corrispondenza. Quando quest'ultimo presenta saldi debitori, questi vengono considerati a rischio ridotto se esistono in conto transitorio effetti non ancora scaduti e beneficiano di un tasso differenziato inferiore a quello applicato normalmente ai saldi a debito.
Questa terza procedura favorisce anche le banche che, non accreditando nei c/c dei clienti il portafoglio sbf non fanno crescere il volume delle loro operazioni di provvista prima della scadenza degli effetti e ciò serve a contenere o a rimandare i loro impegni di versamento della riserva obbligatoria in contanti presso la Banca d'Italia.
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01/06/2009
Aperture di Credito in Conto Corrente
L' apertura di credito in conto corrente (overdraft facility) consiste nella disponibilità di una linea di credito che l'affidato può utilizzare secondo le proprie necessità e ripristinare con versamenti successivi.
Si tratta indubbiamente della forma di finanziamento a breve termine maggiormente impiegata dalle imprese italiane, segnatamente dalle numerose piccole e medie imprese che affollano lo scenario imprenditoriale domestico. La ragione, forse più importante, della sua diffusione è l'elevata flessibilità consentita ai prenditori di fondi per coprire gli squilibri di cassa.
L' apertura di credito costituisce una preziosa riserva di cassa di cui l'impresa può disporre per un importo massimo pari alla differenza fra il fido ottenuto e lo scoperto utilizzato.
Poichè la dinamica aziendale implica un certo grado di incertezza sulle previsioni relative all'ammontare, durata e timing di tali flussi, la tesoreria cerca di minimizzare il rischio di una temporanea illiquidità assicurandosi la disponibilità di una congrua riserva di liquidità rappresentata dalle risorse disponibili nella forma tecnica dell' apertura di credito.
La linea di credito è concessa da una banca ad un'azienda richiedente, il cui massimo scoperto concesso è stabilito fra le parti. Al momento della concessione del credito, la banca fissa il limite di massimo scoperto che il cliente può raggiungere. Il beneficiario è autorizzato ad effettuare una serie di operazioni di prelievo fondi a condizione che la posizione debitoria non superi il limite citato.
Il cliente può ridurre la posizione debitoria attraverso versamenti volti a ricostruire la disponibilità originaria del credito ottenuto.
L' affidamento accordato dalle banche non è di norma sottoposto a scadenza, ma il suo ammontare è rivisto ogni anno dalle istituzioni creditizie. Se non è stabilita una scadenza, la validità della linea di credito è mantenuta fino a revoca.
All' estero, invece, è maggiormente diffuso l'impiego di linee di credito rotative (revolving credit facility) che prevedono clausole di rinnovo automatico a scadenza dopo il buon fine degli impieghi precedenti.
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11/03/2009
Valutazione dei Rischi nei Prestiti Bancari
La concessione di un prestito bancario risponde contemporaneamente a due esigenze: da un lato impiegare i fondi raccolti attraverso i depositi e, dall'altro, quello dei clienti di ottenere finanziamenti o prestiti per far fronte alle proprie esigenze o necessità di gestione..
Attraverso la concessione di credito le banche fanno affluire il risparmio alle aziende di produzione, favoriscono il progresso economico, la formazione del reddito e l'occupazione; ma poichè i fondi affidati sono quelli dei risparmiatori, devono necessariamente perseguire una politica del credito cauta ed accorta, dovendo circoscrivere
- i rischi economici di insolvenza dei clienti affidati
- i rischi finanziari di immobilizzo dei prestiti concessi;
- i rischi economici di anelasticità.
Il rischio di insolvenza è legato alla eventuale incapacità del cliente finanziato di far fronte agli impegni assunti. Il rischio di immobilizzo si verifica quando il cliente, pur possedendo un patrimonio in grado di coprire i debiti, si trova in una situazione di illiquidità da non riuscire a far fronte regolarmente ai rimborsi. Il rischio di anelasticità è legato alle condizioni tecniche del prestito, che in seguito a variazioni nella situazione di mercato dei capitali può risultare non più conveniente, come ad esempio la mancanza di clausole contrattuali che permettano la rinegoziazione del tasso d'interesse pattuito inizialmente.
La banca dovrà procedere ad un'approfondita valutazione
- della consistenza patrimoniale del cliente,
- delle sue capacità reddituali
- dela situazione organizzativa e funzionale della sua azienda
- delle sue doti di moralità e correttezza commerciale
- delle sue esigenze finanziarie e degli impieghi che intende dare ai fondi ottenuti;
- della sua situazione debitoria nei confronti di altri creditori.
07:25 Scritto da: dadomail69 in Valutazione dei Rischi nei Prestiti Bancari | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: prestiti, prestiti online, credito, concessione credito, insolvenza, rischi di anelasticità, rischi immobilizzo crediti | OKNOtizie |
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23/02/2009
Concessione Fido Bancario
Il fido bancario è l'importo massimo del finanziamento che una banca concede, sotto qualunque forma, ad un cliente che ne abbia fatto richiesta dopo averne accertato le capacità reddituali, la consistenza patrimoniale e le doti morali.
Il fido generale indica la cifra massima messa a disposizione del cliente, che può utilizzarla con qualunque tipo di operazione, a seconda delle sue necessità. E' il caso in cui la banca mette a disposizione del cliente 75.000 Euro senza limitazioni.
Il fido particolare viene indicato distintamente per ogni tipo di operazione. Ad esempio la banca concede un fido di 10.000 euro per sconto di pagherò diretti, 35.000 euro per sconto di cambiali commerciali e 30.000 euro per aperture di credito in conto corrente.
Quando il credito viene utilizzato direttamente dal cliente che ne ha fatto richiesta - e che risulta impegnato al rimborso - il fido è diretto. Quando invece il cliente ottiene di poter cedere alla banca i propri crediti verso terzi, assumendo la veste di obbligato in via di regresso, il fido è indiretto. La banca in tal caso riscuote ciò che le spetta dal terzo debitore. Se questi non fa fronte al pagamento a scadenza, si rivale sul proprio cliente.
Quindi se la baca concede lo sconto di pagherò diretti, il fido è diretto; se concede lo sconto di cambiali commerciali il fido è indiretto.
La distinzione ha dei riflessi sotto il profilo dei rischi a cui la banca va incontro. Nel fido diretto il solo cliente affidato risponde del finanziamento utilizzato; nel fido indiretto la banca può contare, per il pagamento, sia sul terzo debitore (garante), sia sul proprio cliente.
Nella concessione di fidi le banche effettuano un insieme di valutazioni oggettive e soggettive per stabilire la solvibilità dei richiedenti e la validità delle eventuali garanzie che offrono.
Questo secondo profilo sarà esaminato in un apposito post.
Quanto alla solvibilità dei clienti che domandano un affidamento, gli esperti hanno a lungo sostenuto l'idea che in ogni concessione di fido la banca dovrebbe basare la sua analisi sulla capacità reddituale dell'impresa richiedente, perchè "chi ha capacità di reddito ha capacità di ottenere finanziamenti".
Questo concetto può essere oggi considerato incompleto in quanto la capacità reddituale, di per sè, non garantisce la capacità dell'azienda di far fronte alle scadenze. Questa eventualità si verifica quando il reddito non si accompagna alla generazione di liquidità perchè, ad esempio, risulta investito in fattori a medio o lungo ciclo di utilizzo.
La banca deve considerare anche il flusso delle risorse generato dalla gestione reddituale, ossia il cash flow (flusso di cassa) che esprime la capacità dell'azienda di autofinanziarsi senza dover ricorrere - o perlomeno in misura inferiore - ai finanziamenti esterni. E' quindi evidente che laddove la gestione crea mezzi finanziari, il cash flow è positivo.
07:50 Scritto da: dadomail69 in Concessione Fido Bancario | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: fidi, fido, prestiti bancari, concessione credito, credito, linea di credito | OKNOtizie |
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21/01/2009
Prefinanziamento aziendale
La determinazione del fido e l'erogazione del prestito ad un' azienda richiedono un certo tempo che può essere lungo se l 'istruttoria comporta interventi tecnici o legali.
Si pensi, infatti, non solo al tempo occorrente per compilare e presentare la domanda e per svolgere le indagini interne ed esterne, ma anche a quello necessario per eseguire le perizie su beni immobili e per redigere i documenti di costituzione delle garanzie reali e personali.
Fra il momento in cui l'azienda avverte la necessità di ottenere il finanziamento e il momento in cui la banca o l'istituto finanziario effettua concretamente l'erogazione dei fondi, trascorre un certo periodo durante il quale, in molti casi, l'azienda richiedente non riesce a coprire il proprio fabbisogno di mezzi finanziari e non può svolgere la sua gestione in modo scorrevole.
Il ricorso a forme di prefinanziamento costituisce la via per colmare questo fabbisogno finanziario, dando modo all'azienda di proseguire senza incagli la sua attività operativa, nell'attesa della concessione definitiva del finanziamento richiesto.
Il prefinanziamento è una concessione di credito che ha carattere antecedente e accessorio e che viene disposta in vista di una seconda concessione di credito avente carattere successivo e principale.
Vi è dunque una stretta unitarietà tra il prefinanziamento e il susseguente finanziamento, che sono due momenti di una stessa operazione economica. Tale unitarietà non viene meno se differiscono gli strumenti tecnici utilizzati per l'erogazione dei fondi ed anche se sono diversi i soggetti che concedono il credito.
Ciò si verifica, ad esmpio, per i prestiti agevolati a medio o lungo termine e per i mutui fondiari accordati da istituti di credito speciale, quando nel corso del perfezionamento delle pratiche le banche commerciali che fungono da tramite accordano ai clienti dei prefinanziamenti sotto forma di aperture di credito in conto corrente di corrispondenza.
Il prefinanziamento è dunque un'operazione di impiego fondi a breve scadenza, di importo adeguato al finanziamento principale richiesto ed effettuata dalla banca a fronte dell'impegno del cliente di utilizzare per estinguerlo il ricavato del suddetto finanziamento principale.
La banca decide di accordare il prefinanziamento e ne stabilisce l'entità dopo aver valutato la possibilità del cliente di ottenere il finanziamento da lui richiesto.
Tale valutazione è integrata dal giudizio sulla situazione generale e sull'andamento del cliente ed è accompagnata dalla firma dell'impegno di destinare la parte occorrente del netto ricavo del successivo finanziamento al rimborso dell'importo prefinanziato, nonchè degl iinteressi e delle altre competenze ad esso collegati.
Qualora il finanziamento principale non venga accordato, il prefinanziamento perde il suo carattere originario di operazione preliminare e si trasforma in finanziamento autonomo. In tal caso il suo rimborso non è più legato alla riscossione del finanziamento principale ma si affida alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'azienda cliente.
07:15 Scritto da: dadomail69 in Prefinanziamento | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: prefinanziamento, prestito azienda, concessione credito, fido, finanziamento autonomo, apertura credito, mutui fondiari | OKNOtizie |
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