08/05/2009

Prestiti di Titoli

 

 I prestiti di titoli sono operazioni in base alle quali per contratto una parte cede temporaneamente la proprietà di titoli azionari od obbligazionari a favore della controparte che s'impegna a resistuirne, a scadenza, altrettanti della medesima specie e qualità.

I prestiti di titoli rientrano fra i crediti bancari "non monetari" che comprendono:

a) i crediti di firma, con cui la banca  presta al cliente la propria firma accettando o avallando cambiali o rilasciando fideiussioni;

b) i crediti di titoli, che hanno lo scopo di dare all'affidato il possesso momentaneo di valori mobiliari per costituire cauzioni, per partecipare ad assemblee degli azionisti con diritto di voto o per permettere a speculatori ribassisti di Borsa di rinviare la propria posizione.

 

Le motivazioni che sottostanno alla stipulazione di contratti di prestito di titolo risiedono

a) per l'intermediario finanziario, nella necessità di sopperire alla determinata mancanza di titoli o a volont speculative sui titoli stessi;

b) per l'azienda, nello scopo di smobilizzare componenti dell'attivo patrimoniale diverse da quelle della gestione corrente e fronteggiare momentanei deficit di cassa.

Il caso più frequente ed importante di prestito di titoli è il deporto, detto più esattamente "riporto con deporto"; questo utilizza la fattispecie contrattuale del riporto ma è caratterizzato dal fatto che il prezzo a pronti è maggiore del prezzo a termine; la differenza fra i due prezzi è il compenso per la disponibilità dei titoli.

Data la natura del contratto, il compenso del deporto non ha mai la natura di interesse, indipendentemente dal modo con cui è calcolato.

10/04/2009

Crediti di Firma

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La banca può concedere aperture di credito non solo per cassa, ma anche attraverso i cosiddetti "crediti di firma", attraverso i quali non eroga denaro, ma concedendo credito al cliente in forma indiretta, obbligandosi verso terzi ad una determinata prestazione pecuniaria, anche solo eventuale, nell'interesse del cliente stesso.

Il credito di firma può potenzialmente trasformarsi in un futuro esborso di danaro se l'operazione non avrà buon fine e la banca sarà costretta a pagare per conto del cliente. Per tale ragione l' apertura di credito per firma è concessa solo dopo la concessione di una istruttoria di fido, volta ad accertare la correttezza e la solvibilità del richiedente e la banca può chiedere delle garanzie consistenti nel deposito titoli o nel blocco di somme in conto corrente.

 

Il cliente è tenuto al pagamento anticipato di una commissione e deve rimborsare o mettere a disposizione della banca - dietro semplice richiesta - tutte le somme che quest'ultima fosse chiamata a pagare o avesse già pagato per qualsiasi titolo.

 

Gli operatori commerciali possono chiedere il credito di firma per varie ragioni:

* evitare un esborso diretto di danaro;

* garantire le proprie obbligazioni per poter partecipare a gare, appalti o aste;

* concludere agevolmente operazioni commerciali, specie con l'estero;

* ottenere a condizioni migliori un credito di cassa.

 

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