27/04/2009

Crediti Documentari

 

Il credito documentario è una particolare forma di pagamento bancario, diffusa soprattutto nel commercio internazionale e che si ricollega alla vendita su documenti: il compratore della merce (ordinante) incarica la propria banca (emittente) di pagarne il prezzo al venditore (beneficiario), ovvero di accettare o negoziare cambiali tratte dallo stesso emesse, dietro consegna di determinati documenti (titoli rappresentativi, polizze di assicurazione, fatture, ecc.).

Il credito documentario può assumere due forme distinte: si parla di credito documentario revocabile quando la banca emittente si può limitare a dare avviso al beneficiario del credito aperto a suo favore, senza assumere alcun obbligo nei suoi confronti.

Nel credito documentario irrevocabile, molto più diffuso, la banca, con apposita lettera di credito, si obbliga nei confronti del beneficiario a pagare o accettare le tratte dallo stesso emesse, dietro consegna dei documenti indicati nella lettera stessa.

 

Nell'operazione di regola interviene anche una banca del paese del beneficiario (banca intermediaria), presso la quale può essere domiciliata l'operazione. La banca intermediaria può limitarsi ad informare il beneficiario dell'apertura di credito documentario o può obbligarsi anch'essa al pagamento o all'accettazione delle tratte. In questo secondo caso il credito si dice "confermato".

Si è dunque in presenza di un'operazione complessa con almeno tre soggetti (ordinante, banca e beneficiario), che trae impulso da un mandato conferito dall'ordinante alla banca e che complessivamente riproduce lo schema della delegazione, dotata peraltro di una specifica disciplina.

Se è stata pattuita questa forma di pagamento, il venditore potrà rivolversi al compratore solo dopo il rifiuto opposto dalla banca e constatato all'atto di presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi. Nel credito confermato o irrevocabile, la banca può opporre al venditore "solo" le eccezioni di incompletezza o di irregoarità dei documenti e quelle relative al rapporto  di conferma  del credito [cfr. artt. 3 e 4 delle Regole ed usi uniformi predisti dalla Camera di Commercio internazionale di Parigi (UCP)].

Non potranno quindi essere opposte eccezioni diverse. Secondariamente l'obbligazione assunta dalla banca è del tutto autonma dai rapporti di base ordinante-beneficiario e ordinante-banca. La banca è tenuta a controllare la completezza e la regolarità formale dei documenti e non risponde verso l'ordinante per la loro esattezza, autenticità e validità legale (artt. 17 e 18 UCP).

 

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