02/01/2009

Credito all'Importatore su Richiesta dell'Esportatore

 

 

La sua forma tipica è il buyers's credit (o crédit-acheteur o credito al compratore).

 

Non riguarda la compravendita di merci, ma la realizzazione di progetti industriali all'estero, in particolare l'installazione di intere fabbriche o di impianti completi.

 

E' un intervento strutturato in modo da consentire al committente di pagare il fornitore per contanti. Il finanziamento ha tempi di erogazione che vanno da uno a due anni dalla stipulazione del contratto; il tasso, rivedibile semestralmente, è dato dall' interbancario con una maggiorazione dall'1% al 3 % e la durata è di sei-sette anni.

 

Il finanziamento è soggetto ad una commissione d'impegno annuale sulla parte non erogata e da una commissione di gestione applicata una tantum sull'importo complessivo.

 

Con questo tipo di operazioni il fornitore può partecipare alla gara con una offerta competitiva e senza aggravi finanziari ed è pagato in contanti, mentre il committente può selezionare i fornitori basandosi sui vantaggi tecnici ed economici piuttosto che su lunghe dilazioni di pagamento.

Date le dimensioni dell'operazione finanziata, il buyer's credit - di regola - è attuato non da un singolo istituto di credito ma da un consorzio di banche.

24/12/2008

Credito all'Esportatore su Richiesta dell'Importatore

 
Quando l'esportatore non può ottenere direttamente lo smobilizzo del suo credito sulla piazza o quando vuole operare in condizioni di rischio ridotte impone all'importatore di ottenergli un' apertura di credito documentaria attraverso una corrispondente, sulla sua piazza, della banca del paese importatre.

Si possono così distinguere:

  1. Aperture di credito per negoziazione: l'importatore ottiene che la propria banca si impegni, attraverso una corrispondente estera o con una lettera circolare a far negoziare la tratta spiccata su di lui dall'esportatore;
  2. Apertura di credito D/A per rimborso di banca: la banca accetta o fa accettare da una sua corrispondente la tratta spiccata dall'esportatore a saldo di quanto gli spetta: l'accettazione viene concessa al ritiro dei documenti rappresentativi della merce;
  3. Apertura di credito D/P per rimborso di banca: la banca si impegna a pagare la tratta o a farla pagare da una sua corrispondente contro ritiro dei documenti che rappresentano la merce.
    Le aperture di credito documentarie possono essere distinte in:

    revocabili
    irrevocabili che - a loro volta - possono essere confermate o non confermate.


    Sulle aperture di credito documentarie competono alle banche delle commissioni ed i rimborsi delle spese postale e telex.



    Le commissioni sono calcolate sull'importo del credito e spettano in misura diversa alla banca dell'importatore (banca emittente) ed alla banca dell'esportatore (banca avvisante).



    Si tratta della commissione di conferma, della commissione di avviso o notifica (diritto fisso) e della commissione di utilizzo per il pagamento o l'accettazione.

23/12/2008

Credito su Richiesta dell' Esportatore

L'esportatore che non intenda assumersi l'immobilizzo della vendita sino alla scadenza può cercare di smobilizzare i crediti verso l'acquirente importatore con una delle seguenti operazioni:

  • sconto della tratta spiccata sull'importatore, solitamente accompagnata dai documenti relati alla merce (polizza di carico, certificato di assicurazione, certificato di origine, peso, qualità, ecc.);

 

  • anticipazioni sulla tratta spiccata sull'importatore o sui documenti relativi alla merce viaggiante; la banca considera entrambe queste operazioni poco rischiose in quanto , oltre ad avere la garanzia reale costituita dal pegno su merci - assicurate contro i rischi del trasporto - può rivalersi sull'esportatore qualora il debitore principale, cioè l'importatore, non paghi;

 

  • credito di firma: la banca può accettare una tratta spiccata su di lei dall'esportatore e che questi sconterà a condizioni di favore presso un'altra azienda di credito. Di solito la banca si fa rilasciare a garanzia la tratta sull'importatore dalla quale, a scadenza, curerà la riscossione.

22/12/2008

Credito al Commercio con l'Estero

Sia le importazioni sia le esportazioni possono essere effettuate con pagamenti dilazionati, purchè tali dilazioni non superino i termini stabiliti dalle autorità monetarie.

 

La misura dei termini massimi per i regolamenti delle operazioni con l'estero è soggetta a frequenti variazioni in aumento o in diminuzione a seconda della situazione economico nazionale.

 

Sia nell'ipotesi di dilazione di pagamento, sia nel caso inverso di pagamenti effettuati in via anticipata, sia nelle operazioni regolate a vista (tenendo presente che se il pagamneto avviene sulla piazza del venditore corrisponde per il compratore ad un pagamento anticipato, mentre se esso avviene sulla piazza del compratore corrisponde per il venditore ad un pagamento posticipato), le banche possono intervenire a finanziare l'operazione nei confronti dell'esportatore oppure nei confronti dell'importatore.

 

Si possono così distinguere varie forme di intervento del credito bancario nel commercio con l'estero a seconda del richiedente il credito e di colui che lo utilizza.

 

Si hanno quindi le seguenti concessioni di credito bancario, che esamineremo distintamente:

 

  1. credito concesso all'esportatore su sua richiesta;
  2. credito concesso all'esportatore su richiesta dell'importatore;
  3. credito concesso all'importatore su sua richiesta;
  4. credito concesso all'importaore su richiesta dell'esportare.

 

 

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