29/10/2009

Finanziamenti all'Esportazione e Importazione

prestiti_export.jpgI finanziamenti all'esportazione e all' importazione consistono in una estensione della funzione creditizia ai rapporti con l'estero. La banca svolge queste operazioni quando l'importatore estero chiede una dilazione di pagamento e l' esportatore nazionale ha la ncessità di incassare in brevissimo tempo quanto gli spetta, oppure quando l' importatore nazionale deve pagare in contanti ma non dispone dei fondi necessari.

 

Per l'Italia come per tutti gli stati industrializzati il sostegno all' export è fondamentale; può non essere prioritario in alcuni paesi che producono materie prime o risorse essenziali in condizioni quasi monopolistiche.

 

In Italia il potenziamento dell 'export nell'aspetto creditizio ed anche assicurativo ha avuto attuazione con la legge 24/5/77 n. 227, o legge Ossola, che ha predisposto efficaci schemi agevolativi, integrata dalla legge 27/7/78 n. 393.

 

Gli esportatori spesso concedono alla controparte un credito di fornitura; perciò frequentemente ricorrono al finanziamento bancario per smobilizzare il proprio credito o per ottenere anticipi sullo stesso; più raramente l'esportatore chiede che la banca grarantisca con una fideiussione la regolare esecuzione del contratto.

22/10/2009

Prestiti in Pool in Valuta Estera

finanziamenti_valuta_estera.jpgI crediti all'esportazione ed all' importazione possono essere concessi solo da aziende di credito che hanno la qualifica di banca agente della Banca d'Italia. Tale qualifica è un'autorizzazione generale a svolgere, in osservanza della disciplina valutaria, interventi di varia natura riguardanti gli scambi con l'estero.

I finanziamenti in pool in valuta estera sono concessi tipicamente ad esportatori ad imprese aggiudicatarie di gare d'appalto per l'esecuzione di lavori all'estero. Spesso il pool è impegnato in una prestazioni che includono vari tipi di prestiti per cassa e crediti di firma: fideiussioni, anticipi in valuta sugli incassi futuri, aperture di credito semplice (frequentemente nel caso in cui l'impresa ha stipulato un contratto di sub-fornitura con una impresa nazionale).

 

In relazione alla scadenza possiamo distinguere:

a) finanziamenti in valuta in pool "a breve termine" che assumono generalmente la forma tecnica dell' anticipazione. Il tasso è rivedibile alla scadenza e alle varie proroghe ed è commisurato al costa della raccolta in valuta aumentato di uno spread; gli interessi sono liquidati all'atto delle varie proroghe ed all'estinzione;

b) finanziamenti in valuta in pool "a medio termine" assumono la forma tecnica del mutuo. Il tasso, rivedibile trimestralmente o semestralmente è commisurato ad un parametro di riferimento aumentato di uno spread; tale parametro è generalmente il LIBOR (London interbank offered rate) che è il tasso "lettera" applicato sulla piazza di Londra ai depositi in eurovaluta.

 

Un interessante esempio di finanziamento in pool è il co-financing nel quale intervengono, in modo coordinato, un organismo sovranazionale di sviluppo (che erogano fondi a breve-medio termine a condizioni di mercato). Il co-financing può essere di tipo congiunto (quando non sono identificate le quote dei singoli partecipanti) e di tipo parallelo (quando tali quote sono indicate separatamente).

I finanziamenti per cassa o per firma in valuta possono combinarsi in numerose alternative ed anche con finanziamenti diretti fra gli operatori stessi., al fine di scongiurare rischi di cambio. Tuttavia la sostituibilità è condizionati dai vincoli imposti dallla normativa valutaria che mira  controllare i travasi fra le gestioni in valuta in base agli obiettivi di politica monetaria.

19/10/2009

Aperture di Credito Documentarie

Aperture_Credito_Documentarie.jpgLe aperture di credito documentarie sono aperture di credito speciali che abbinano una prestazione di servizi alla concessione del finanziamento e possono essere garantite. La banca interviene nel rapporto ritirando per conto del compratore il titolo rappresentativo delle merci, il certificato di assicurazione, i documenti comprovanti la quantità e qualità delle merci e accettando o pagando la tratta emessa dal venditore.

 

Le aperture documentarie presentano due forme tipiche.

Sono revocabili quando la banca accreditante non assume nessuna diretta obbligazione nei confronti del venditore-beneficiario a cui l'istituto spedisce una semplice lettera di avviso per informarlo del prestito concessagli, che può essergli revocata sia su iniziatvia dell'ordinante (cliente della banca che richiede il finanziamento a favore del venditore), sia su iniziativa della banca, la quale è responsabile solo nei confronti del compratore per il suo operato. Essendo assente quindi ogni tutela del venditore questa forma di apertura sta andando in disuso.

 

Quelle irrevocabili sono  invece catterizzate dall'obbligo direttamente assunto dalla banca verso il venditore di mantenere aperto il finanziamento per un dato periodo di tempo. Poichè la banca opera attraverso una sua corrispondente, questa può limitarsi ad informare il beneficiario (vale a dire il venditore delle merci in favore del quale il compratore ha ottenuto l' apertura di credito) mediante una lettera di avviso  o può a sua volta notificare il credito impegnandosi nei suoi confronti.

 

Il venditore, per limitare i propri rischi, ha quindi interesse che il finanziamento sia irrevocabile e confermato. Le banche intervengono attivamente nei rapporti di commercio con l'estero attraverso finanziamenti con l'estero favorendone lo sviluppo. Da un lato infatti i venditori hanno la sicurezza di smobilizzare o realizzare i propri crediti e si assicurano che il compratore esegua il contratto; dall'altro i compratori sono a loro volta garantiti che il venditore abbia eseguito gli impegni assunti.

L'operazione prevede per la banca i seguenti compensi:

a) la provvigione di accreditamento o di conferma, dovuta per la sola concessione dell'apertura.

b) la provvigione di accettazione dovuta all'utilizzo dell'apertura di credito;

c) il rimborso di eventuali spese sostenute.

19/06/2009

Servizi resi dalle Società di Factoring

 

I servizi resi dalle società di factoring consistono nella:

a) valutazione della solvibilità della clientela, attraverso il servizio informazioni commerciali;

b) garanzia del buon fine dei crediti ceduti alla condizione pro-soluto, cioè senza diritto di rivalsa. La società di factoring può rivalersi, nei confronti dei crediti approvati, verso il cedente solo per vizi della fornitura, non per insolvenza dei debitori. Con il factoring viene garantito il pagamento del 100% dell'importo dei crediti ceduti, in caso di copertura attuata medante assicurazioni questa non è mai totale.

c) tenuta della contabilità dei clienti: la società di factoring tiene la contabilità relativa alle fatture connesse ai crediti ceduti, si preoccupa della puntualità dei pagamenti da parte di ciascun debitore, provvede ad eventuali solleciti arrivando ad espletare, se necessarie, anche le azioni legali di recupero.

 

L'elaborazione elettronica dei dati consente di offrire alle imprese anche il servizio di emessione delle fatture. Poichè gli imprenditori che cedono i crediti si impegnano a fattorizzare tutte le loro vendite, si trovano alleggeriti di una notevole parte del lavoro amministrativo e contabile.

L'attività di gestione dei crediti per le società di factoring risulta favorita non solo dalla loro specializzazione, ma anche dal poter disporre della rete bancaria, dato che esse sono emanazioni delle banche. Possono perciò disporre sia dei canali informativi validi, sia di punti di appoggio per l'incasso delle fatture.

d) funzione di smobilizzo riscontrabile nel caso di factoring con accredito anticipato. Tale funzione è simile a quella ottenuta scontando cambiali in banca, ma presenta anche notevoli differenze in quanto la società di factoring non richiede cambiali e dà la propria approvazione ai crediti da concedere ad un dato cliente prima che le vendite siano concluse. La banca invece solo a posteriori accetta o respinge gli effetti.

L'ammontare degli effetti scontati in banca dipende dal fido concesso all'azienda, spesso accordato in funzione della consistenza patrimoniale della stessa.

 

La società di factoring accorda la sua opera non in funzione del patrimonio reale, ma in funzione del patrimonio commercale, cioè del volume di crediti che deriva dalle vendite dell'azienda-cliente. Più l'azienda vende a clienti selezionati ed approvati, più riesce ad ottenere lo smobilizzo dei suoi crediti. Vi è quindi una maggiore elasticità nei rapporti con le società di factoring che non con le banche;

e) servizi di assistenza e consulenza. Le società di factoring possono offrire a richiesta statistiche mensili atte a dare ai clienti informazioni dettagliate sulle vendite per volume, per mercato, per zone di vendita; offrono assistenza in materia di programmazione, organizzazione, elaborazione dati, commercio con l'estero, marketing.

22/05/2009

Factoring all'Esportazione

L'operazione di factoring assume particolare rilevanza anche nella veste di factoring all'esportazione, dato che le società di factoring possono disporre all'estero di analoghe società collegate o corrispondenti.

L' esportatore trasmette alla società di factoring i dati essenziali relativi all' importatore e all'operazione che intende concludere; la società di factoring si mette in contatto con la corrispondente società collegata sul mercato dell'importatore e questa, svolte le normali indagini, approva in tutto o in parte oppure rifiuta la cessione del credito. Se la società di factoring del paese importatore accetta l'operazione, l'esportatore comunica all'importatore la cessione del credito.

 

Anche nel factoring all'esportazione i servizi riguardano non solo l'incasso del credito, l'eventuale anticipazione di somme in caso di pagamento dilazionato che si vuol smobilizzare e la copertura dei rischi, ma anche un'importante attività informativa sui mercati e sui clienti esteri, con riduzione dei rischi degli esportatori.

20/05/2009

Co-financing

cofinancing.jpg

Il Co-Financing, detto anche Co-operative Financing o Hybrid Financing, è una struttura di finanziamento in pool nella quale intervengono:

 

  • un organismo sovranazionale di sviluppo (Banca Mondiale, Asia Developement Bank, Inter-American Bank, ecc.) che eroga fondi a medio-lungo termine a tassi preferenziali;

 

  • gruppi bancari privati che erogano prestiti a breve-medio termine a tassi e condizioni di mercato.

 

Lo scopo del co-financing può essere generico ma deve riguardare, direttamente o indirettamente, un progetto produttivo per lo Stato; l'organismo sovranazionale, fra l'altro, controlla il progetto e cura i collegamenti fra prestito, investimenti e fondi di rimborso, attuando così una limitazione del rischio di credito (o credit risk).

 

I pagamenti sono effettuati per stato di avanzamento dopo le verifiche ed i controlli sulla destinazione del finanziamento.

Gli interventi dell'organo sovranazionale e quelli de gruppo privato possono risultare da un unico contratto o da contratti separati; in entrambi i casi è inserita la clausola di insolvenza incrociata: l'insolvenza verso il consorzio bancario è riconosciuta anche nei confronti dell'ente sovranazionale e viceversa. inoltre, con la clausola pari passu, tutti gli aderenti al co-financing hanno identici diritti su ogni pagamento del mutuatario.

 

Le modalità di intervento possono essere di due tipi:;

a) col co-financing congiunto (joint co-financing) l'ente sovranazionale ed il consorzio partecipano al prestito senza che siano identificate le quote di ciascun gruppo finanziatore:

b) col co-financining parallelo (parallel co-financing) i prestiti, anche se costituiscono l'unico pacchetto finanziario e sono legati economicamente e giuridicamente con le clausole già accennate, sono indirizzati a finanziare distinti settori del progetto.

28/04/2009

Bill Purchase Agreement

 

Il Bill Purchase Agreement è un finanziamento in valuta all'esportazione concesso da una banca o da un pool di banche. Consiste in una cessione effettuata da un esportatore, a favore di una o più banche, di cambiali derivanti da forniture di beni o di servizi, contro corresponsione dell'intero valore nominale degli effetti.

Generalmente l'operazione è svolta da un pool guidato da un broker a cui è attribuito anche il compito di trovare banche finanziatrici; quest'ultime, in genere, sono cercate fra quelle con le quali l'esportatore non è in rapporto; in tal modo non sono intaccate eventuali linee di credito già in essere.

 

Condizione essenziale è che il prestito sia espresso in una valuta convertibile (dollaro USA, yen giapponese, ecc.) e che i pagamenti non siano troppo frazionati. La cessione avviene nella forma pro-solvendo. L'esportatore affidato ottiene un finanziamento pari al 100% del suo credito (comprensivo, idealmente, della quota interessi per la dilazione concessa).

L'operazione è alternativa al finanziamento parabancario tramite forfaiting. In caso di esportazione in paesi in via di sviluppo è possibile ottenere un contributo finanziario dal Mediocredito centrale in base alla legge Ossola (L. 24/5/1977 n. 227).

 

I costi dell'operazione sono rappresentati dagli

1. interessi, calcolati trimestralmente al tasso LIBOR maggiorato di uno spread in funzione del rischio determinato in base alle caratteristiche del debitore,

2. management fee che è il costo per l'organizzazione dell'operazione da pagare al broker che ha costituito il pool,

3. commitment fee, che è un onere per la conferma del prestito da pagare alla banca capofila al momento dell'assunzione dell'impegno.

Il rimborso del bill purchase agreement ha luogo gradualmente, con l'incasso degli effetti a scadenza che estingue la quota di debito da essi rappresentata.

 

Caratteristica del bill purchase agreement è che, con questa operazione, si può ottenere un prestito non solo sulla quota capitale del credito ma anche sulla quota interessi.

16/03/2009

Prestiti Agevolati

prestiti_agevolati.jpgAl fine di sviluppare e sostenere l'economia nazionale o aiutare particolari settori produttivi in crisi, lo Stato attua spesso una politica "assistenziale", distribuendo incentivi e provvidenze che possono consistere:

a) nella prestazione di garanzie a favore degli istituti di credito che concedono prestiti finalizzati a determinati scopi, per coprirli da eventuali rischi di perdite su crediti connessi ai finanziamenti accordati;

b) nella concessione di contributi in conto capitale, cioè di versamenti a fondo perduto ad imprese che effettuano specifici investimenti. Tali contributi costituiscono elementi attivi di cui le imprese possono beneficiarie a copertura delle perdite maturate.

c) nella concessione di contributi in conto interessi, al fine di ridurre il costo dei prestiti per le imprese che devono ristrutturarsi, riconvertirsi o comunque effettuare determinati investimenti.

 

I prestiti agevolati sono previsti da apposite leggi che stabiliscono l'intervento dello Stato o di altri enti pubblici (come le regioni) con contributi in conto capitale o in conto interessi e che hanno il fine di favorire gli investimenti in determinati settori merceologici o in determinate zone o di sostenere le esportazioni.

02/01/2009

Credito all'Importatore su Richiesta dell'Esportatore

 

 

La sua forma tipica è il buyers's credit (o crédit-acheteur o credito al compratore).

 

Non riguarda la compravendita di merci, ma la realizzazione di progetti industriali all'estero, in particolare l'installazione di intere fabbriche o di impianti completi.

 

E' un intervento strutturato in modo da consentire al committente di pagare il fornitore per contanti. Il finanziamento ha tempi di erogazione che vanno da uno a due anni dalla stipulazione del contratto; il tasso, rivedibile semestralmente, è dato dall' interbancario con una maggiorazione dall'1% al 3 % e la durata è di sei-sette anni.

 

Il finanziamento è soggetto ad una commissione d'impegno annuale sulla parte non erogata e da una commissione di gestione applicata una tantum sull'importo complessivo.

 

Con questo tipo di operazioni il fornitore può partecipare alla gara con una offerta competitiva e senza aggravi finanziari ed è pagato in contanti, mentre il committente può selezionare i fornitori basandosi sui vantaggi tecnici ed economici piuttosto che su lunghe dilazioni di pagamento.

Date le dimensioni dell'operazione finanziata, il buyer's credit - di regola - è attuato non da un singolo istituto di credito ma da un consorzio di banche.

29/12/2008

Credito concesso su Richiesta dell'Importatore

 

 

Quando l'importatore chiede un finanziamento a proprio favore più che di credito all'importazione si tratta di credito concesso all'azienda dell'importatore, cioè di mezzi che servono a finanziare la gestione in generale e non singole operazioni in particolare.

 

Si hanno, in questo caso, normali operazioni di credito bancario quali aperture di credito, anticipazioni garantite dalla merce o da documenti rappresentativi di essa.

 

Un caso particolare è costituito dall' anticipazione su merci in viaggio, concessa quando i documenti siano già pervenuti all'importatore o gli siano consegnati proprio contro versamento dei fondi ottenibili attraverso il credito bancario.

 

Tale operazione su merci in viaggio potrebbe sembrare simile all'analoga anticipazione su merci in viaggio concessa all'esportatore. In realtà si tratta di operazione di diversa rischiosità: infatti, mentre nel finanziamento concesso all'esportatore la banca può rivalersi su due soggetti (l'imprenditore e in via di regresso l'esportatore) e la banca finanzia un'operazione già conclusa, nel finanziamento concesso all'importatore la banca concede credito in base alle merci acqustate ma non ancora collocate.

 

Le anticipazioni su merci viaggianti concesse all'importatore si trasformano all'arrivo della merce, salvo il caso di pronta vendita, in anticipazioni su merci o documenti rappresentativi di merci depositate nei magazzini generali

 

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