03/09/2009

Accordo Unicredit e Associazioni Piccoli Imprenditori

finanziamenti_uinicredit.jpgPer aiutare le piccole imprese artigiane e commercianti che si trovano in difficoltà, è stato siglato ieri a Roma con l' Unicredit un accordo che servirà a sostenere per un periodo di circa 6 mesi oltre 10.000 piccole imprese che altrimenti rischierebbero di chiudere.

 

L'obiettivo è un piano mirato di aiuti alle aziende che, pur essendo sane, rischiano oggi la chiusura per la crisi economica e la carenza di domanda.

 

L'accordo è stato siglato ieri a Roma fra Unicredit e quattro associazioni di categoria: Confartigianato, CNA, Casa ArtigianiConfcommercio. Saranno attivate 80 task force dislocate in varie provincie italiane che - in accordo con ABI, Ministro dell'Economia - avranno il compito di traghettare le imprese fuori dalla crisi.

 

Diversi gli strumenti disponibili: come per l'intervento già descritto per l' Intesa San Paolo,  si potranno sospendere le rate del mutuo, allungare le scadenze a breve termine, chiedere finanziamenti a titolo personale o prestiti per rafforzare il patrimonio aziendale.

Si calcola che in totale la cifra a disposizione sarà vicina ad un miliardo di euro. L'accordo è già operativo: già da questo mese partiranno le prime task force composte da manager di Unicredit e delle associazioni di categoria. Saranno questi gruppi operativi a livello locale a valutare in concreto le situazioni dei singoli imprenditori e dare il via libera agli interventi.

 

Saranno dunque su quei tavoli le discussioni su come concedere il fido o oppure come rinegoziare i fidi e quindi come aiutare le imprese in questo momento di difficoltà.

20/07/2009

Commissione Massimo Scoperto

commissioni_massimo_scoperto.jpg

Come è noto l'art. 2 bis della legge di conversione del decreto 185/08 ha abolito dai contratti bancari la commissione di massimo scoperto, ossia la clausola applicata alle aperture di credito in base alla quale agli interessi convenzionali va aggiunta una percentuale, calcolata al tasso convenuto,  sulla massima esposizione  avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento, statuendo la nullità della commissione "se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni oppure in caso di assenza di fido".

La norma, che intende adeguare l'Italia alle decisioni della Bce,  è già operativa per tutti coloro che hanno aperto un conto corrente dal 29 gennaio scorso ed entro la fine giugno il legislatore ha posto l'adeguamento contrattuale per tutti gli altri rapporti bancari.

 

A ben vedere però la norma è stata aggirata dal sistema bancario italiano, che sfruttando una serie di eccezioni previste dal decreto (il corrispettivo deve essere proporzionale all'importo e alla durata del fido, riferito alle somme efettivamente utilizzate e approvato per iscritto dal correntista con patto non rinnovabile tacitamente) ha rimpiazzato il funzionamento del massimo scoperto con una serie di oneri e commissioni, formalmente nuovi ma con funzioni sostanzialmente analoghe: le commissioni di istruttoria urgente, il corrispettivo sull'accordato  o la penale di sconfinamento sono una esemplificazione di quelle forme commissionali sostitutive che hanno suscitato la forte e sdegnata reazione da parte di consumatori e imprese.

 

Di qui l'intervento della Banca d'Italia che, nelle settimane scorse, ha avviato un monitoraggio fra le aziende di credito che hanno operato modificazioni unilaterali dei contratti, imponendo costi addirittura superiori alle vecchie commissioni.

Il Ministero del Tesoro, in risposta ad una interrogazione parlamentare, ha  recentemente ribadito la nullità di qualsiasi tentativo volto ad aggirare la norma attraverso la reintroduzione di commissioni analoghe, precisando che le commssioni di massimo scoperto e gli oneri previsti per i passaggi a debito dei conti devono essere incorporati nel calcolo del tasso effettivo globale (taeg).

 

24/06/2009

Vincoli Legali ed Amministrativi sui Prestiti Bancari

 

I vincoli che influiscono sul volume e sulla composizione dei prestiti bancari sono di diversa natura.

Alcuni di questi regolano aspetti delle singole operazioni di prestito bancario ed hanno finalità di controllo e di vigilanza sulle attività creditizie. Basti pensare alla regolamentazione amministrativa dell'apertura di sportelli, basata sull'autorizzazione preventiva dell'organo di vigilanza e sulla disciplina della competenza territoriale. Esistono ancora le disposizioni sulla scadenza delle operazioni ed il limite individuale di fido, in base al quale il fido concesso ad un singolo cliente non può superare una determinata percentuale della banca o ancora agli interventi di agevolazione creditizia settoriale o regionale che hanno lo scopo di sostenere l'economia nazionale o di favorire certi settori produttivi in crisi.

A questi  si possono aggiungere le autolimitazioni consistenti negli accordi che le banche stipulano con enti locali, camere di commercio o con associazioni imprenditoriali.

 

I vincoli che regolano il complessivo volume dei prestiti derivano anche da finalità di controllo del credito per la realizzazione di obiettivi di politica monetaria, che le autorità possono realizzare attraverso interventi diretti o indiretti.

I primi consistono in provvedimenti di tipo amministrativo che condizionano il libero comportamento delle banche e determinano l'ammontare e la composizione del credito bancario: riserva obbligatoria di liquidità, vincoli di portafoglio e massimale sugli impieghi (quest'ultimi 2 sono stati soppressi).

Gli interventi indiretti riguardano esclusivamente il processo di formazione delle attività finanziarie a disposizione del sistema bancario per il governo della base monetaria: risconto ordinario, anticipazione ordinaria, anticipazione a scadenza fissa, operazioni di mercato aperto e regolazione della posizione netta sull'estero.

 

Questi interventi, in relazione al coefficiente di riserva obbligatoria sui depositi, determinano indirettamente il volume massimo di credito che le banche pssono erogare ma, senza altri correttivi, non influiscono sulla direzione dei flussi finanziari.

14/04/2009

Rapporto tra Fido e Apertura di Credito

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Ogni apertura di credito è preceduta da una richiesta di affidamento del cliente e da una istruttoria attraverso la quale la banca accerta le capacità finanziarie e reddituali, la consistenza patrimoniale e le doti di correttezza del richiedente.

La concessione del fido viene domandata presentando una richiesta scritta, dai contenuti prescritti da Bankitalia; in caso di accoglimento la banca invia una lettera nella quale indica le condizioni generali e particolari del credito (importo accordato, durata, tasso di interesse, competenze accessorie, modalità di utilizzo, ecc.).

 

Pertanto, nella prassi, il contratto di apertura di credito risulta per iscritto; il cliente affidatario è infatti invitato a restituire firmata una copia della lettera trasmessagli dalla banca.

L'obbligazione della banca consiste nel tenere a disposizione del cliente la somma di danaro stabilita o a concedere la propria firma. Il cliente ha facoltà di utilizzare quanto è a sua disposizione e si impegna, a sua volta, a corrispondere una commissione, a pagare gli interessi su quanto prelevato, a prestare l'eventuale garanzia convenuta, a restituire a scadenza le somme prelevate.

 

In certi casi l'accreditato ha anche l'obbligo di impiegare i fondi messi a sua disposizione solo per gli scopi indicati in contratto.

27/03/2009

Istruttoria nei Prestiti: Analisi Consultive

 Le indagini interne all'azienda che ha richiesto il fido comportano alcune visite da parte dei funzionari incaricati di condurre l'istruttoria (credit men) che devono sincerarsi personalmente delle caratteristiche organizzative e gestionali, delle qualità manageriali degli amministratori, nonchè della veridicità dei dati e dei valori dichiarati.

Dopo queste ricognizioni, le indagini dei funzionari della banca s'incentrano sull'analisi di supporti informativi aziendali, ossia di documenti storici come i contratti in corso e i bilanci d'esercizio, oppure prospettici come i piani particolari e i budget.

Le analisi di carattere storico vengono solitamente attuate mediante la tecnica degli indici e, in certi casi, mediante la tecnica dei flussi.

 

La tecnica degli indici (c.d. ratio analysis) si avvale di una serie di quozienti o rapporti (ratios) con valore segnaletico sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale.

Gli indici si riferiscono ad un preciso momento della vita dell'impresa ed hanno quindi un significato statico, per cui il loro utilizzo offre risultati più apprezzabili se si estende ad una serie di bilanci di due o più esercizi consecutivi in modo da evidenziare le tendenze in corso.

I rapporti sono istituiti dalla banca fra classi di valori del bilancio, considerando spesso non solo lo stato patrimoniale ma anche il conto economico.

Il calcolo dei rapporti implica l'interpretazione del bilancio che si esegue mediante un esame critico dei valori che in esso figurano, mirando alla valutazione delle capacità di credito e dell'affidabilità dell'azienda.

 

La tecnica dei flussi analizza l'azienda in senso dinamico prendendo in esame i movimenti finanziari che si sono manifestati nel corso della gestione ed accertando se le entrate e le uscite hanno avuto un andamento equilibrato, tale da assicurare un positivo livello di liquidità.

 

L' analisi per flussi comporta il calcolo del flusso dei mezzi liquidi generati dalla gestione reddituale. Richiede inoltre la compilazione dei rendiconti finanziari atti ad evidenziare sia i flussi che nell'esercizio hanno fatto variare il circolante netto (ossia la differenza fra l'attivo circolante dell'impresa e le sue passività correnti), sia i flussi riguardanti la cassa e le altre liquidità immediate.

Il rendiconto finanziario delle variazioni di capitale circolante netto può essere redatto dalla banca comparando i dati di due bilanci d'esercizio consecutivi; quello delle variazioni di liquidità richiede la conoscenza di informazioni che sono note solo all'interno dell'impresa.

23/02/2009

Concessione Fido Bancario

fido_bancario.jpgIl fido bancario è l'importo massimo del finanziamento che una banca concede, sotto qualunque forma, ad un cliente che ne abbia fatto richiesta dopo averne accertato le capacità reddituali, la consistenza patrimoniale e le doti morali.

Il fido generale indica la cifra massima messa a disposizione del cliente, che può utilizzarla con qualunque tipo di operazione, a seconda delle sue necessità. E' il caso in cui la banca mette a disposizione del cliente 75.000 Euro senza limitazioni.

Il fido particolare viene indicato distintamente per ogni tipo di operazione. Ad esempio la banca concede un fido di 10.000 euro per sconto di pagherò diretti, 35.000 euro per sconto di cambiali commerciali e 30.000 euro per aperture di credito in conto corrente.

 

Quando il credito viene utilizzato direttamente dal cliente che ne ha fatto richiesta - e che risulta impegnato al rimborso - il fido è diretto. Quando invece il cliente ottiene di poter cedere alla banca i propri crediti verso terzi, assumendo la veste di obbligato in via di regresso, il fido è indiretto. La banca in tal caso riscuote ciò che le spetta dal terzo debitore. Se questi non fa fronte al pagamento a scadenza, si rivale sul proprio cliente.

Quindi se la baca concede lo sconto di pagherò diretti, il fido è diretto; se concede lo sconto di cambiali commerciali il fido è indiretto.

La distinzione ha dei riflessi sotto il profilo dei rischi a cui la banca va incontro. Nel fido diretto il solo cliente affidato risponde del finanziamento utilizzato; nel fido indiretto la banca può contare, per il pagamento, sia sul terzo debitore (garante), sia sul proprio cliente.

 

Nella concessione di fidi le banche effettuano un insieme di valutazioni oggettive e soggettive per stabilire la solvibilità dei richiedenti e la validità delle eventuali garanzie che offrono.

Questo secondo profilo sarà esaminato in un apposito post.

Quanto alla solvibilità dei clienti che domandano un affidamento, gli esperti hanno a lungo sostenuto l'idea che in ogni concessione di fido la banca dovrebbe basare la sua analisi sulla capacità reddituale dell'impresa richiedente, perchè "chi ha capacità di reddito ha capacità di ottenere finanziamenti".

 

Questo concetto può essere oggi considerato incompleto in quanto la capacità reddituale, di per sè, non garantisce la capacità dell'azienda di far fronte alle scadenze. Questa eventualità si verifica quando il reddito non si accompagna alla generazione di liquidità perchè, ad esempio, risulta investito in fattori a medio o lungo ciclo di utilizzo.

La banca deve considerare anche il flusso delle risorse generato dalla gestione reddituale, ossia il cash flow (flusso di cassa) che esprime la capacità dell'azienda di autofinanziarsi senza dover ricorrere - o perlomeno in misura inferiore - ai finanziamenti esterni. E' quindi evidente che laddove la gestione crea mezzi finanziari, il cash flow è positivo.

03/02/2009

Le Aperture di Credito

In senso lato, giuridicamente improprio, l' apertura di credito è l'impegno con cui la banca concede credito ad una determinata persona, entro un certo limite e a determinate condizioni. Tale concessione di fido potrà essere utilizzata secondo vari modi, attraverso sconto di effetti, portafogli salvo buon fine, anticipi su fatture, riporti, anticipazioni garantite.

In senso lato quindi l' apertura di credito è una operazione preliminare alla conclusione di determinati contratti.

 

Secondo la legge l' apertura di credito è un contratto consensuale, che si realizza con il semplice accordo fra le parti, con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di danaro che potrà essere utilizzata mediante una pluralità di atti che vanno dai prelevamenti diretti in danaro a richieste di accettazione, di avallo o di fideiussone.

Ne discende che l'accreditato potrà utilizzare più volte il credito secondo le forme d'uso e, con successivi versamenti, ripristinare la sua disponibilità attraverso operazioni che - se non diversamente previsto - si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.

La nozione giuridica di apertura di credito prescinde quindi dall'effettivo utilizzo della somma che la banca ha accordato e si incentra esclusivamente sul fatto che la somma stessa sia stata resa disponibile per il cliente e conservata  a sua disposizione per l'intero periodo stabilito nel contratto.

L'effetto immediato del contratto è dunque la messa a disposizione del credito, da cui potrà derivare un effetto successivo se il cliente impiegherà il credito nelle forme tecniche stabilite.

Il contratto di apertura di credito è sempre preceduto da una istruttoria con la quale la banca accerta la correttezza, la solvibilità e la potenzialità economico-patrimoniale del richiedente. La concessione del fido è quindi un atto preliminare alla conclusione del contratto di apertura di credito vero e proprio.

 

Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.

Se la garanzia diventa insufficiente, la banca potrà richiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Qualora l'accreditato non ottemperi alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.

 

Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca dovrà concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione  della somma utilizzzata e dei relativi accessori.

 

Se l' apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere  dal contratto, dandone preavviso nel termine previsto dal contratto, dagli usi o - in mancanza - in quello di quindici giorni.

 

21/01/2009

Prefinanziamento aziendale

 La determinazione del fido e l'erogazione del prestito ad un' azienda richiedono un certo tempo che può essere lungo se l 'istruttoria comporta interventi tecnici o legali.

Si pensi, infatti, non solo al tempo occorrente per compilare e presentare la domanda e per svolgere le indagini interne ed esterne, ma anche a quello necessario per eseguire le perizie su beni immobili e per redigere i documenti di costituzione delle garanzie reali e personali.

 

Fra il momento in cui l'azienda avverte la necessità di ottenere il finanziamento e il momento in cui la banca o l'istituto finanziario effettua concretamente l'erogazione dei fondi, trascorre un certo periodo durante il quale, in molti casi, l'azienda richiedente non riesce a coprire il proprio fabbisogno di mezzi finanziari e non può svolgere la sua gestione in modo scorrevole.

Il ricorso a forme di prefinanziamento costituisce la via per colmare questo fabbisogno finanziario, dando modo all'azienda di proseguire senza incagli la sua attività operativa, nell'attesa della concessione definitiva del finanziamento richiesto.

Il prefinanziamento è una concessione di credito che ha carattere antecedente e accessorio e che viene disposta in vista di una seconda concessione di credito avente carattere successivo e principale.

 

Vi è dunque una stretta unitarietà tra il prefinanziamento e il susseguente finanziamento, che sono due momenti di una stessa operazione economica. Tale unitarietà non viene meno se differiscono gli strumenti tecnici utilizzati per l'erogazione dei fondi ed anche se sono diversi i soggetti che concedono il credito.

 

Ciò si verifica, ad esmpio, per i prestiti agevolati a medio o lungo termine e per i mutui fondiari accordati da istituti di credito speciale, quando nel corso del perfezionamento delle pratiche le banche commerciali che fungono da tramite accordano ai clienti dei prefinanziamenti sotto forma di aperture di credito in conto corrente di corrispondenza.

 

Il prefinanziamento è dunque un'operazione di impiego fondi a breve scadenza, di importo adeguato al finanziamento principale richiesto ed effettuata dalla banca a fronte dell'impegno del cliente di utilizzare per estinguerlo il ricavato del suddetto finanziamento principale.

 

La banca decide di accordare il prefinanziamento e ne stabilisce l'entità dopo aver valutato la possibilità del cliente di ottenere il finanziamento da lui richiesto.

Tale valutazione è integrata dal giudizio sulla situazione generale e sull'andamento del cliente ed è accompagnata dalla firma dell'impegno di destinare la parte occorrente del netto ricavo del successivo finanziamento al rimborso dell'importo prefinanziato, nonchè degl iinteressi e delle altre competenze ad esso collegati.

 

Qualora il finanziamento principale non venga accordato, il prefinanziamento perde il suo carattere originario di operazione preliminare e si trasforma in finanziamento autonomo. In tal caso il suo rimborso non è più legato alla riscossione del finanziamento principale ma si affida alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'azienda cliente.

31/12/2008

Fiducia, Credito e Rischio

fiducia_credito.jpgLe operazioni di credito sono oggi talmente diffuse che l'economia moderna viene qualificata come economia creditizia.

 

Ne sono esempio i finanziamenti concessi dagli istituti di credito che prestano delle somme di danaro (prestazione attuale) ai clienti contro l'impegno dei clienti di rimborsarle a scadenza aumentate degli interessi (controprestazione future).

 

Ogni operazione di credito presuppone fiducia ed implica rischio.

Attorno a questi due elementi (fiducia e rischio) ruota larga parte dell'attività economica moderna, nella quale sono indispensabili sia la ricerca del limite entro il quale ci si può fidare di ciascun soggetto con cui si è in rapporto, sia la valutazione delle conseguenze negative che ogni concessione di credito può comportare.

 

La fiducia è il presupposto di tutte le operazioni di credito; dalla fiducia deriva la parola fido, che indica l'importo massimo di credito che un certo soggetto è disposto ad accordare ad un altro per contenere il rischio entro un limite di tollerabilità.

 

E' dunque l'atto di fiducia, che si concreta nell'attribuzione del fido, che permette di concludere le operazioni di credito superando l'incertezza dovuta al tempo che divide la prestazione attuale da quella futura.

 

 

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