02/09/2010
Agos Ducato e Federconsumatori
Agos e Federconsumatori hanno dato vita ad un'importante ad un protocollo d'intesa conciliativa per la risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti. L’accordo si inserisce all’interno di un importante progetto condiviso e integrato, nato con l’intento di migliorare la relazione con i consumatori attraverso un maggiore impegno nella realizzazione di una comunicazione trasparente ed educativa, finalizzata anche alla promozione di una miglior consapevolezza e conoscenza del mondo del credito al consumo.
Sul fronte contrattuale, inoltre, il Protocollo si propone di definire una procedura che regolamenti eventuali criticità, correlate ai rapporti con i consumatori nel corso delle varie fasi di commercializzazione e stipula dei prodotti finanziari.
Per la prima volta in Italia, il settore del credito al consumo assiste alla nascita di un’azione congiunta allo scopo di delineare una procedura di conciliazione volta a promuovere accordi stragiudiziali dei reclami avanzati dalla clientela per mezzo di Federconsumatori. Ritenendo, infatti, che la soddisfazione e la stima dei consumatori possano essere nutrite e sostenute anche grazie alla definizione dei processi per la risoluzione di eventuali controversie, Agos e Federconsumatori confermano quindi il loro impegno e la loro reciproca collaborazione.
Agos è una società finanziaria che da oltre vent'anni opera sul mercato italiano, proponendo finanziamenti personalizzati presso migliaia di punti vendita convenzionati, prestiti personali, carte di credito e leasing. E’ parte di un grande gruppo internazionale facente capo a Crédit Agricole, che detiene il 61% delle azioni attraverso Sofinco, importante società di credito al consumo francese; il 39% del capitale sociale di Agos appartiene a Banco Popolare. Grazie all’integrazione con Ducato, Agos estende ulteriormente la sua presenza sul mercato diventando il primo operatore nel comparto del credito alle famiglie, presente in modo capillare su tutto il territorio italiano.
La Federconsumatori con la sua presenza su tutto il territorio nazionale attraverso i suoi oltre 800 sportelli, è una associazione autonoma e
democratica di cittadini nella loro qualità di consumatori ed utenti con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico e sociale che ha come scopo esclusivo la tutela di fondamentali diritti quali: la legalità del mercato, la tutela della salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto ad una informazione corretta ed adeguata, la lealtà e la chiarezza della pubblicità, l’erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza, la difesa degli interessi economici e patrimoniali.
12:24 Scritto da: dadomail69 in Agos Ducato e Federconsumatori | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: prestiti, credito al consumo, arbitro finanziario, carte di credito, leasing | OKNOtizie |
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17/04/2009
Istruttoria nel Leasing
Il contratto di leasing è preceduto da una istruttoria che si pone l'obiettivo di acquisire, attraverso una documentazione completa ed attendibile, tutti gli elementi necessari per giungere all'approvazione della domanda presentata dal cliente. che deve indicare:
* il bene durevole richiesto in leasing e il suo costo;
* il programma di investimenti dell'azienda utilizzatrice;
* il bilancio degli ultimi tre esercizi;
* le informazioni sull'azienda richiedente (attività svolta, origini, sviluppo, prospettive, società controllate e collegate, notizie sul fatturato sul portafoglio ordini, ecc.).
La domanda è accompagnata dalla relazione di presentazione redatta dalla banca che fa da tramite fra la società di leasing e l'azienda richiedente.
L' istruttoria si basa sull'analisi del bilancio dell'azienda e sulla valutazione delle possibilità di inserimento del bene strumentale richiesto nel processo produttivo. Assume inoltre particolare importanza la capacità dell'azienda di far fronte al pagamento dei canoni richiesti e quindi particolare cura è dedicata all' analisi dei flussi finanziari (cash flow).
In linea di massima è più facile ottenere un bene in leasing che non ottenere un prestito per acquistarlo direttamente. Poichè la società di leasing è proprietaria del bene locato, si sente garantita nei confronti dell'impresa cliente e viene a trovarsi in una posizione di vantaggio rispetto a qualunque altro creditore.
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18/03/2009
Trattamento Fiscale del Leasing
Gli aspetti fiscali del leasing possono essere sintetizzati in 3 punti essenziali:
a) l' IVA sul prezzo d'acquisto dei beni, pagata dalla società di leasing, che viene spesso a trovarsi in posizione di credito IVA nei confronti dello Stato;
b) l' IVA sui canoni è corrisposta dall'utilizzatore ad ogni pagamento periodico del canone e quindi, mentre la società di leasing paga l'IVA sul prezzo d'acquisto in un'unica soluzione, l'utilizzatore ripartisce l'IVA a suo carico per tutta la durata del contratto.
Al fine di evitare abusi, l' IVA è calcolata sui canoni con la stessa aliquota che grava sulla cessione del ben oggetto della locazione finanziaria.
c) Imposte sul reddito. I canoni di leasing sono componenti negativi del reddito d'impresa interamente detraibili in quanto posseggono i requisiti dell'inerenza e della certezza.
Il costo è infatti documentato sia dal contratto registrato sia dalle fatture quietanzate relative ai canoni pagati. Solitamente i canoni sono di importo più elevato delle quote di ammortamento fiscalmente ammesse per i beni di proprietà, per cui quanto più breve è la durata del contratto di leasing (e minore è l'aliquota di ammortamento fiscalmente ammessa) tanto più rapido è il recupero del costo del bene.
07:20 Scritto da: dadomail69 in Leasing | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: leasing, trattamento fiscale leasing | OKNOtizie |
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25/02/2009
Leasing Operativo
Diversamente dal leasing finanziario, il leasing operativo è caratterizzato da un rapporto bilaterale, in cui il bene è offerto direttamente dal produttore, che si obbliga anche a fornire una serie di servizi collaterali (assistenza, manutenzione, ecc.).
Sostanzialmente è un contratto di finanziamento in cui il concedente, o locatore, mette a disposizione un bene e/o servizio ad un soggetto, proprio cliente (detto locatario o utilizzatore), dietro il pagamento di un canone periodico.
La peculiarità di questa figura risiede nella funzione principale assolta, che si identifica con l'uso del bene piuttosto che nel suo acquisto.
Infatti l'utilizzatore, a fine contratto, non diventa proprietario del bene. Alla scadenza l'utilizzatore potrà decidere se restituire il bene alla società di leasing o se rinnovare la locazione.
Per questo motivo il leasing operativo ha per oggetto beni strumentali standardizzati, come macchine fotocopiatrici o stampanti: viene cioè utilizzato per beni di minor costo strumentali all'attività lavorativa.
Nel contratto viene incluso un pacchetto di servizi legati all'uso del bene come la manutenzione, l'assicurazione, l'assistenza, vantaggi fiscali, ecc.
La durata del contratto è più breve della vita economica del bene e i canoni sono commisurati al suo valore di uso. Si ritiene perciò che il contratto rientri nello schema della locazione e resti assoggettato alla relativa disciplina inderogabile, da cui differisce per alcuni importanti elementi:
- il concedente non assume l'obbligo di garanzia dei vizi (conosciuti o facilmente conoscibili);
- i rischi di perimento o sottrazione della cosa ricadono sull'utilizzatore che dovrà continuare a pagare i canoni malgrado non possa più godere della cosa;
- nel leasing automobilistico, l'utilizzatore e non il concedente assume la responsabilità indiretta per la circolazione del veicolo.
17:00 Scritto da: dadomail69 in Leasing Operativo | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: leasing, leasing operativo, renting, finanziamento | OKNOtizie |
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17/02/2009
Lease-Back, il Leasing di Ritorno
Entro lo schema del leasing finanziario si colloca il leaseback, ossia il leasing di ritorno, in cui un imprenditore vende i propri beni (mobili, immobli o anche l'intero complesso aziendale) ad una società di leasing che ne paga il prezzo. Contemporaneamente, quest'ultima stipula col venditore un contratto di leasing che ha per oggetto gli stessi beni precedentemente venduti che restano, quindi, nella disponibilità del venditore, il quale pagherà i canoni di leasing e potrà riacquistarli alla scadenza esercitando la relativa opzione..
Il lease-back, pertanto, costituisce un utile strumento di finanziamento alternativo per un imprenditore in cerca di liquidità.
Per un certo periodo si è dubitato della liceità di questa operazione, osservando che il lease-back equivarrebbe ad una vendita a scopo di garanzia (vendo un bene al mio creditore col patto che questi me lo restituirà solo se e quando avrò estinto il mio debito), diretta ad eludere quel divieto del patto commissorio che - tutelando il principio della parità di trattamento dei creditori - proibisce al creditore e debitore di accordarsi sul trasferimento della proprietà del bene dato in garanzia qualora il debitore non adempia al pagamento dovuto.
A questa impostazione si è tuttavia replicato osservando che
- il lease-back non è assimilabile alla vendita a scopo di garanzia perchè manca un credito preesistente da garantire e -soprattutto - perchè il bene resta nella disponibilità del venditore. Di conseeguenza la funzione complessiva dell'operazione non è solo quella di rafforzare la garanzia del creditore.
- Secondariamente, lo scopo del divieto del patto commissorio è anche quello di impedire che il debitore sia costretto a cedere in garanzia beni di valore superiore al credito concessogli. Nel leasing di ritorno, invece, l'importo del credito garantito (ammontare dei canoni dovuti) è normalmente proporzionato al valore del bene trasferito in proprietà all'impresa di leasing. Solo laddove risultasse una palese sproporzione fra credito garantito e valore del bene trasferito in proprietà alla società di leasing si potrebbe contestare la validità di questa operazione.
07:50 Scritto da: dadomail69 in LeaseBack | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: leasing, leasing di ritorno, finanziamenti impresa | OKNOtizie |
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04/02/2009
Leasing Finanziario
Il leasing finanziario rappresenta oggi la forma di leasing più diffusa.
La principale azione del leasing finanziario è quella di finanziare l'acquisto di un bene da parte di una società di leasing, che acquista i beni strumentali dai produttori per concederli in locazione agli utilizzatori che li hanno richiesti. Il canone non comprende le spese di manutenzione e di assistenza.
Il leasing finanziario è dunque caratterizzato dalla presenza di un rapporto trilaterale; i tre soggetti in causa sono:
- il produttore che consegna i beni scelti e richiesti dall'utilizzatore, dopo averli venduti alla società di leasing.
- la società di leasing che acquista i beni strumentali dal produttore e che stipula con l'utilizzatore il contratto di concessione dei beni strumentali dati in locazione finanziaria, garantendone per tutta la durata del contratto la completa disponibilità dei beni, conservandone la proprietà fino alla fine del contratto.
- l' utilizzatore che dopo aver scelto e definito con il produttore tutte le condizioni di acquisto, stipula il contratto di leasing obbligandosi a pagare i canoni, a conservare il bene eseguendo le necessarie manutenzioni e/o riparazioni e che,
- al termine del contratto - potrà acquistare lo stesso bene scelto, divenendone proprietario, con il saldo di un prezzo agevolato (che arriva fino all'1% del valore effettivo).
L'utilizzatore dovrà rispondere di tutti i rischi legati all'uso del bene, considerando comunque alcune limitazioni in caso antinfortunistico.
L'utilizzatore non sarà obbligato ad acquistare il bene in questione, ma potrà riconsegnarlo alla società di leasing (che a sua volta lo rimetterà sul mercato per l'acquisto).
In caso di insolvenza nei pagamenti dei canoni, la società di leasing rientra nella disponibilità dei beni che sono e restano di sua proprietà.
07:50 Scritto da: dadomail69 in Leasing Finanziario | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: leasing, leasing finanziario, leasing beni strumentali, locazione finanziaria | OKNOtizie |
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18/12/2008
Leasing
La produzione e la redditività di una azienda dipendono dall'uso dei beni strumentali, non dalla loro proprietà.
Per un'impresa, infatti, non è indispensabile la proprietà dei beni che utilizza ma è sufficiente avernela disponibilità.
Il leasing può essere considerato come un contratto di locazione di beni mobili o immobili con facoltà di riscatto al termine di un determinato periodo.
Costituisce una particolare tecnica di finanziamento, complementare al credito di medio e lungo termine e consiste nella locazione di beni immobili (impianti, attrezzature, mezzi di trasporto, immobili) ad imprese industriali, mercantili o di servizi o anche a privati che così ottengono la possibilità di disporre e utilizzare immediatamente tali beni senza elevati esborsi finanziari connessi al loro acquisto, impegnandosi a pagare un canone periodico e riservandosi il diritto di acquistarli a scadenza del contratto ad un prezzo convenuto.
ELEMENTI DEL CONTRATTO
Gli elementi principali di un contratto di leasing sono tre.
- il canone di locazione (il contratto può prevedere anche canoni di importo variabile nel tempo; ad esempio è diffusa la pattuizione di un maxi-canone inziale);
- la durata del contratto;
- il valore di riscatto.
Combinando in modo differente canoni elevati o canoni più ridotti, valore di riscatto e durata, il contratto può essere modulato alle particolari esigenze del cliente.
E' evidente che - a parità di durata - ad un canone elevato corrisponderà un valore di riscatto più ridotto e viceversa ad un canone più basso corrisponderà un valore di riscatto più elevato.
Alla scadenza, inoltre è possibile molto spesso optare tra il rinnovo del contratto con la sostituzione del bene strumentale locale con altro tecnologicamente più moderno, o il riscatto del bene già utilizzato.
La durata di un contratto di leasing varia a seconda delle caratteristiche del bene che ne costituisce l'oggetto; per i beni mobili le norme fiscali stabiliscono che la deduzione dei canoni del reddito d'impresa è consentita solo se la durata del contratto di leasing non è inferiore alla metà del periodo di ammortamento che risulta dalla applicazione del coefficiente ordinario.
08:39 Scritto da: dadomail69 in Leasing | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: leasing, locazione finanziaria, leasing finanziario, leasing immobiliare, prestito, prestiti, finanziamenti | OKNOtizie |
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06/11/2008
Leasing Targato
Il leasing targato è una soluzione di leasing dedicata all'acquisto di veicoli, dall'autovettura all'autoarticolato (compresa la possibilità di un ampio parco macchine), purché siano registrati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), sia nuovi che usati.
Il leasing targato si rivolge alle piccole medie e grandi imprese, agli imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, Enti di Pubblica Amministrazione, nonchè privati. Essi possono essere parte di qualsiasi categoria di produzione e servizi, purché utilizzino l'auto per la propria attività lavorativa.
Acquisto dell' autovettura con il leasing targato
Il leasing targato si può suddividere in tre diverse tipologie, basato sulla categoria del veicolo:
- leasing su autovetture
- leasing su veicoli commerciali
- leasing su veicoli industriali
Il leasing targato presenta le caratteristiche generiche del leasing, offrendo quindi vantaggiose formule di finanziamento, permettendo di utilizzare nell'immediato il veicolo acquistato, dietro al pagamento di un canone mensile.
La flessibilità del leasing permette di scegliere il veicolo, la durata del contratto, l'importo dell'anticipo, l'importo del canone mensile, e l'importo del riscatto; dove i dettagli economici saranno presi in accordo con la società finanziaria.
Generalmente l'istituto di credito provvede alla gestione di tutte le pratiche amministrative, compresa le procedure sulla copertura assicurativa. Infatti all'utilizzatore verrà richiesta un'assicurazione accessoria.
La polizza di assicurazione auto deve coprire il veicolo dai rischi di responsabilità civile (RC auto), furto e incendio per tutta la durata del contratto leasing. Il compito delle banche è quello di offrire convenzioni con compagnie assicurative, aggiungendo l'importo mensile di pagamento direttamente nel canone del leasing.
Alcuni istituti di credito propongono vantaggi anche sull'assistenza su strada, sempre in collaborazione con la compagnia assicurativa convenzionata offrono:
- soccorso stradale
- autovettura di cortesia
- disposizione dei pezzi di ricambio
- copertura spese dei viaggi di ritorno dei passeggeri, o proseguimento del viaggio
- disponibilità di un autista
- demolizione del veicolo
- assicurazione bagagli ed effetti personali
09:09 Scritto da: dadomail69 in Leasing Targato | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: prestito, prestiti, leasing, leasing targato | OKNOtizie |
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20/10/2008
Leasing Immobiliare
Il leasing immobiliare, basato sulle classiche forme di leasing, è dedicato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di un immobile, ossia di un bene più complesso di quelli strumentali.
La funzione di questo strumento è quella di permettere l'impiego di un immobile, tendenzialmente a lungo termine, senza l'obbligo di acquistarlo, ma con il diritto di riscatto a fine contratto (dietro condizioni già stabilite al momento della stipula).
Senza smobilizzare parte del proprio capitale, l'impresa-locataria può dunque disporre di fabbricati costosi, pagando i canoni concordati (spesso indicizzati) alla società di leasing che provvede ad acquistare o a far costruire i fabbricati richiesti, rispondenti alle esigenze dell'azienda cliente.
Il leasing immobiliare, rivolto alle aziende, società, commercianti, professionisti, lavoratori autonom e non per ultima la Pubblica Amministrazione, finanzia il 100% del valore dell'investimento; diversamente i mutui ottenibili sul mercato in genere finanziano solo il 50% del valore dell'immobile.
Inoltre, mentre attualmente i mutui tendono ad avere una durata non superiore ai 10 anni, il contratto di leasing immobiliare può giungere anche fino a 20 anni ed oltre.
Leasing immobiliare solo per immobili non ad uso abitativo
Di recente il leasing immobiliare è stato esteso anche a destinatari privati con la formula "leasing immobiliare abitativo seconda casa", al quale possono accedere persone fisiche, col vantaggio di minori costi notarili - dati dall'assenza di ipoteca (presente invece nel mutuo).
Il leasing immobiliare si può distinguere nelle due seguenti categorie:
- leasing per immobiliare costruito
- leasing per immobiliare costruendo
Nel primo caso l'istituto finanziatore acquista l'immobile scelto dal cliente, cedendolo in locazione finanziaria allo stesso utilizzatore; nel secondo caso acquisterà il sito ove verrà costruito l'immobile (sempre su indicazione del cliente), gestendo tutta la fase dei lavori fino alla consegna dell'immobile.
L'istituto finanziatore si occuperà di ogni aspetto tecnico/amministrativo come, per esempio, l'urbanistica e l'agibilità. Mentre l'utilizzatore si assumerà tutte le spese e i rischi relativi alla manutenzione e all’uso dell’oggetto.
Il leasing immobiliare presenta gli stessi vantaggi generali del leasing (che abbiamo presentato nella sezione introduttiva), tra cui la deducibilità fiscale dell'intero canone, in un periodo pari alla metà del tempo di ammortamento.
Alla scadenza del contratto, è possibile scegliere come procedere tra queste opzioni:
- acquistare l'immobile, con diritto di riscatto, a un prezzo vantaggioso stabilito
- prolungare/rinnovare il contratto di leasing
- restituire l’immobile utilizzato.
Per l 'assicurazione accessoria, la durata del contratto di leasing, l'importo di ogni singolo canone mensile, e tutti i dettagli del piano finanziario - scelto o da scegliere - ci si deve rivolgere alla filiale convenzionata della propria banca, la quale verificherà le esigenze richieste e la fattibilità dell'operazione.
Una volta stabilito un esito positivo, l'istituto di credito farà richiesta al notaio (scelto dall'utilizzatore) per la stipula del contratto di compravendita.
11:43 Scritto da: dadomail69 in Leasing Immobiliare | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: leasing, leasing finanziario, leasing immobiliare, prestito, prestiti, finanziamenti, credito consumo | OKNOtizie |
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