04/02/2009
Leasing Finanziario
Il leasing finanziario rappresenta oggi la forma di leasing più diffusa.
La principale azione del leasing finanziario è quella di finanziare l'acquisto di un bene da parte di una società di leasing, che acquista i beni strumentali dai produttori per concederli in locazione agli utilizzatori che li hanno richiesti. Il canone non comprende le spese di manutenzione e di assistenza.
Il leasing finanziario è dunque caratterizzato dalla presenza di un rapporto trilaterale; i tre soggetti in causa sono:
- il produttore che consegna i beni scelti e richiesti dall'utilizzatore, dopo averli venduti alla società di leasing.
- la società di leasing che acquista i beni strumentali dal produttore e che stipula con l'utilizzatore il contratto di concessione dei beni strumentali dati in locazione finanziaria, garantendone per tutta la durata del contratto la completa disponibilità dei beni, conservandone la proprietà fino alla fine del contratto.
- l' utilizzatore che dopo aver scelto e definito con il produttore tutte le condizioni di acquisto, stipula il contratto di leasing obbligandosi a pagare i canoni, a conservare il bene eseguendo le necessarie manutenzioni e/o riparazioni e che,
- al termine del contratto - potrà acquistare lo stesso bene scelto, divenendone proprietario, con il saldo di un prezzo agevolato (che arriva fino all'1% del valore effettivo).
L'utilizzatore dovrà rispondere di tutti i rischi legati all'uso del bene, considerando comunque alcune limitazioni in caso antinfortunistico.
L'utilizzatore non sarà obbligato ad acquistare il bene in questione, ma potrà riconsegnarlo alla società di leasing (che a sua volta lo rimetterà sul mercato per l'acquisto).
In caso di insolvenza nei pagamenti dei canoni, la società di leasing rientra nella disponibilità dei beni che sono e restano di sua proprietà.
07:50 Scritto da: dadomail69 in Leasing Finanziario | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: leasing, leasing finanziario, leasing beni strumentali, locazione finanziaria | OKNOtizie |
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18/12/2008
Leasing
La produzione e la redditività di una azienda dipendono dall'uso dei beni strumentali, non dalla loro proprietà.
Per un'impresa, infatti, non è indispensabile la proprietà dei beni che utilizza ma è sufficiente avernela disponibilità.
Il leasing può essere considerato come un contratto di locazione di beni mobili o immobili con facoltà di riscatto al termine di un determinato periodo.
Costituisce una particolare tecnica di finanziamento, complementare al credito di medio e lungo termine e consiste nella locazione di beni immobili (impianti, attrezzature, mezzi di trasporto, immobili) ad imprese industriali, mercantili o di servizi o anche a privati che così ottengono la possibilità di disporre e utilizzare immediatamente tali beni senza elevati esborsi finanziari connessi al loro acquisto, impegnandosi a pagare un canone periodico e riservandosi il diritto di acquistarli a scadenza del contratto ad un prezzo convenuto.
ELEMENTI DEL CONTRATTO
Gli elementi principali di un contratto di leasing sono tre.
- il canone di locazione (il contratto può prevedere anche canoni di importo variabile nel tempo; ad esempio è diffusa la pattuizione di un maxi-canone inziale);
- la durata del contratto;
- il valore di riscatto.
Combinando in modo differente canoni elevati o canoni più ridotti, valore di riscatto e durata, il contratto può essere modulato alle particolari esigenze del cliente.
E' evidente che - a parità di durata - ad un canone elevato corrisponderà un valore di riscatto più ridotto e viceversa ad un canone più basso corrisponderà un valore di riscatto più elevato.
Alla scadenza, inoltre è possibile molto spesso optare tra il rinnovo del contratto con la sostituzione del bene strumentale locale con altro tecnologicamente più moderno, o il riscatto del bene già utilizzato.
La durata di un contratto di leasing varia a seconda delle caratteristiche del bene che ne costituisce l'oggetto; per i beni mobili le norme fiscali stabiliscono che la deduzione dei canoni del reddito d'impresa è consentita solo se la durata del contratto di leasing non è inferiore alla metà del periodo di ammortamento che risulta dalla applicazione del coefficiente ordinario.
08:39 Scritto da: dadomail69 in Leasing | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: leasing, locazione finanziaria, leasing finanziario, leasing immobiliare, prestito, prestiti, finanziamenti | OKNOtizie |
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